Modifica dei criteri in corso di procedura e insindacabilità della discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 8470 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La commissione di una procedura valutativa per la chiamata di professore universitario non può modificare i criteri di valutazione dopo aver preso conoscenza dei nominativi e dei curricula dei candidati, sostituendo classi di titoli predeterminate e accorpando criteri autonomi. La valutazione comparativa che non individui alcun parametro di confronto e non spieghi le ragioni della preferenza accordata, a fronte di una produzione scientifica di maggiore impatto del candidato non prescelto, è affetta da difetto di motivazione e da manifesta illogicità. La discrezionalità tecnica non sottrae la valutazione delle commissioni al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, che può censurarla in presenza di macroscopico sviamento logico, palese errore di fatto o contraddittorietà con evidenza rilevabile.
Il Fatto
Il ricorrente in primo grado impugnava davanti al TAR Puglia gli atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240/2010, presso un ateneo barese. La commissione aveva qualificato come candidata più idonea la controinteressata, con successiva nomina.
Il TAR Puglia, con sentenza n. 784 del 18 maggio 2023, accoglieva ricorso e motivi aggiunti, ravvisando l’assenza di una congrua motivazione a sostegno dell’esito comparativo. Avverso tale pronuncia proponeva appello principale la candidata nominata; l’originario ricorrente, a sua volta, proponeva appello incidentale avverso il capo di rigetto del primo motivo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio riteneva attuale l’interesse dell’appellante principale, poiché la riedizione della procedura disposta dall’ateneo, con nomina del candidato non prescelto in prime cure, scaturiva direttamente dall’annullamento e restava condizionata dall’esito del giudizio d’appello.
Nel merito, il primo motivo era infondato. La commissione, dopo aver conosciuto candidati e curricula, aveva sostanzialmente modificato i criteri: eliminato il percorso formativo e le pubblicazioni, introdotto orientamento e terza missione, accorpato i criteri scientifici. Non una mera irregolarità formale, ma omessa valutazione dei sub-criteri del percorso formativo, tra cui il dottorato di ricerca posseduto dal candidato, non acquisito né considerato.
La commissione non aveva individuato alcun parametro di confronto né attribuito punteggi, assegnando apoditticamente giudizi differenziati senza spiegare perché la preferenza fosse stata accordata alla candidata, pur a fronte di indicatori bibliometrici favorevoli all’altro. L’iter logico restava irricostruibile.
Quanto al secondo motivo, il Collegio ribadiva che la discrezionalità tecnica non implica immunità dal sindacato: le valutazioni sono censurabili per macroscopico sviamento logico, palese errore di fatto o contraddittorietà evidente, come correttamente rilevato dal primo giudice. Gli indicatori bibliometrici non assumono portata decisiva, ma la loro funzione integrativa non esime dalla spiegazione della scelta (Cons. St., sez. V, n. 5743 del 2020; Cons. St., sez. VII, n. 2764 del 2023).
L’istanza istruttoria di acquisizione della relazione interna della prima commissione era inammissibile: già oggetto di separato giudizio sull’accesso, definito con rigetto, e atto escluso ai sensi del regolamento di ateneo. Respinto l’appello principale, l’appello incidentale era dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con conferma della sentenza e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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