Ottemperanza del giudice del lavoro: termine dilatorio e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2290 del 11.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, decorre dalla notifica del titolo esecutivo. A tal fine, costituisce titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., la sentenza dotata di attestazione di conformità. La nomina del Commissario ad acta non è subordinata alla previa assegnazione di un termine per adempiere qualora l’Amministrazione, costituitasi, non provi l’avvenuta esecuzione del giudicato. La condanna al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e, cod. proc. amm. deve essere esclusa quando l’esiguità del debito ne renda l’applicazione eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua.

Il Fatto

Un docente, dopo aver ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’importo di € 742,73 a titolo di retribuzione professionale docente, non vedeva eseguito il provvedimento dall’Amministrazione. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero, ma quest’ultimo non aveva provveduto all’erogazione della somma dovuta.

Stante l’inerzia, il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato, la nomina di un Commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora per il ritardo. Il Ministero si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza. Ha accertato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato e che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Tale termine, secondo il Collegio, decorre dalla notifica del titolo esecutivo, costituito dalla sentenza munita di attestazione di conformità, come richiamato dal Consiglio di Stato.

In assenza della prova, da parte dell’Amministrazione, dell’avvenuta integrale esecuzione del disposto della sentenza, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha ordinato al Ministero di erogare la somma dovuta entro 90 giorni dalla notifica della sentenza, nominando fin d’ora il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato come Commissario ad acta. La nomina anticipata è stata disposta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, senza riconoscere alcun compenso, trattandosi di funzioni istituzionali.

Quanto alla richiesta di penalità di mora, il TAR l’ha rigettata considerando l’esiguità del debito e la conseguente natura eccessivamente afflittiva e manifestamente iniqua della misura. La pronuncia ha infine condannato l’Amministrazione alle spese di lite, liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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