Forniture militari analoghe e codici ATECO (Cons. Stato n. 8485 del 23.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare aventi ad oggetto la fornitura di beni, e non la loro produzione, i criteri di capacità tecnico-professionale della lex specialis vanno riferiti alla capacità dell’operatore di reperire sul mercato e garantire l’approvvigionamento dei beni richiesti. La mancanza di un codice ATECO riferito alla produzione di strumenti militari non legittima l’esclusione, avendo tali codici finalità statistiche e non certificativa dell’attività in concreto svolta dall’impresa. Il requisito del fatturato specifico per forniture analoghe non può essere assimilato a quello per forniture identiche: la valutazione di analogia va condotta ricercando gli elementi di similitudine tra le prestazioni, in funzione del soddisfacimento delle esigenze cui l’appalto è preordinato. La condanna alle spese segue la soccombenza e non richiede motivazione, salvo che il giudice disponga la compensazione.

Il Fatto

La società appellante aveva impugnato davanti al TAR Lazio la determina con cui lo Stato maggiore dell’Esercito aveva aggiudicato a un’altra impresa la gara per la fornitura di barriere difensive modulari per impiego militare. La ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria non fosse in grado di fornire prodotti conformi ai requisiti tecnici minimi, non disponendo del contenuto tecnologico necessario né di una linea di produzione delle barriere.

Con ricorso incidentale, l’aggiudicataria aveva chiesto l’esclusione della ricorrente per carenza del fatturato specifico minimo annuo richiesto dalla legge di gara. La ricorrente aveva poi proposto motivi aggiunti, chiedendo l’esclusione dell’aggiudicataria per carenza del medesimo requisito. Il TAR ha rigettato il ricorso principale, dichiarato irricevibili i motivi aggiunti per tardività e dichiarato improcedibile il ricorso incidentale. La ricorrente ha proposto appello, lamentando l’erroneità della decisione sul requisito tecnico e sulla tardività dei motivi aggiunti; l’aggiudicataria ha spiegato appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il motivo relativo alla capacità tecnica dell’aggiudicataria. L’art. 10 del Disciplinare non richiedeva che il concorrente fosse produttore dei beni né che i codici ATECO contemplassero la produzione di strumenti militari. L’oggetto della gara riguardava la fornitura, non la produzione: i criteri selettivi miravano a individuare operatori capaci di reperire i materiali sul mercato e di garantirne l’approvvigionamento. Poiché l’oggetto sociale dell’aggiudicataria comprende la commercializzazione di barriere di protezione e difesa, il motivo è infondato.

Quanto alla censura sulla carenza del fatturato specifico, il Collegio ritiene non dirimente la questione della tempestività dei motivi aggiunti, poiché le doglianze sono comunque infondate nel merito. Richiamata la previsione dell’art. III.2.3 del Bando e dell’art. 10.3 del Disciplinare, osserva che la lex specialis inquadrava l’oggetto nella categoria CPV delle forniture militari di sicurezza.

Sulla valenza dei codici ATECO, il Collegio richiama la giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, Sez. V, n. 564 del 17.01.2023; in termini confermativi Sez. VII n. 4530 del 04.05.2023; Sez. V n. 431 del 17.01.2019): tali codici hanno finalità essenzialmente statistiche e non certificano l’attività effettivamente esercitata. Il concetto di fornitura analoga, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1608 del 06.04.2017, non coincide con quello di fornitura identica, poiché implica la ricerca di elementi di similitudine tra le prestazioni.

Applicando tali coordinate, il Collegio ritiene che le forniture documentate dall’aggiudicataria — il sistema di telecontrollo per impianti di volo notturni, il mezzo polifunzionale 4×4 e le cuffie tattiche — siano analoghe, poiché condividono la preordinazione al soddisfacimento delle esigenze della difesa. L’aggiudicataria possedeva quindi il requisito del fatturato minimo e l’Amministrazione doverosamente non l’ha esclusa.

Rigettato anche il motivo sulla condanna alle spese, in quanto conseguenza automatica della soccombenza, il Collegio respinge l’appello principale e dichiara improcedibile l’appello incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna dell’appellante alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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