Declassificazione strade provinciali vincolata ai presupposti oggettivi del codice della strada (Cons. Stato n. 8484 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La declassificazione di un tratto di strada provinciale a strada comunale costituisce ipotesi vincolata alla sussistenza delle condizioni oggettive fissate dall’art. 2, comma 6, lett. C), cod. strada e dall’art. 4 d.P.R. n. 495/1992. Quando il tratto ha definitivamente perduto la funzione di collegamento con il capoluogo provinciale o con la rete statale e regionale, l’amministrazione non dispone di alcun margine discrezionale di comparazione degli interessi degli enti coinvolti. Non è pertanto configurabile un assenso condizionato del Comune destinatario né una trattativa tra enti in ordine alla cessione del bene. L’art. 7 della legge n. 241/1990 è rispettato quando l’apporto partecipativo dell’ente locale sia stato acquisito e valutato nel corso del procedimento.
Il Fatto
La Provincia di Cremona ha avviato un progetto di revisione della rete stradale di competenza, finalizzato alla declassificazione a strada comunale di quei tratti che, per caratteristiche geometriche o per modifiche alla viabilità, avevano perduto le originarie funzioni. Tra questi rientrava la strada provinciale di collegamento tra due centri abitati, divenuta ormai marginale per effetto della creazione di itinerari alternativi più diretti e sicuri.
La Regione ha accertato i presupposti tecnici e ha adottato il decreto di declassificazione. Il Comune interessato, che aveva subordinato la presa in carico della strada al rifacimento del manto stradale, alla sistemazione delle rive e alla verifica della sicurezza di un ponte, ha impugnato il decreto e il successivo verbale di consegna coattiva. Il TAR ha rigettato il ricorso e il Comune ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo muovendo dall’art. 2, comma 6, lett. C), cod. strada, che individua le strade provinciali in ragione della funzione di allacciamento del capoluogo di provincia o dei capoluoghi comunali alla rete statale e regionale. Richiama poi l’art. 4 d.P.R. n. 495/1992, che disciplina l’assunzione e la dismissione delle strade non statali con decreto del Presidente della regione, su proposta degli enti proprietari interessati.
Su questa base il Consiglio di Stato verifica in concreto che il tratto declassificato non conserva più alcuna delle funzioni richieste dalla norma. Il collegamento con il capoluogo provinciale è assicurato da un’altra arteria, oggi extraurbana a doppia corsia, mentre la funzione di collegamento principale tra i due centri è stata assunta da un itinerario alternativo più diretto e sicuro, come emerge dalla relazione tecnica di accompagnamento. È dunque insussistente il presupposto della classificazione come strada provinciale.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, la Corte rileva che il motivo è smentito dalla documentazione. L’ampia interlocuzione procedimentale ha visto il Comune partecipare e condizionare la presa in carico al compimento di specifiche opere; la Provincia ha preso atto della persistente indisponibilità e ha proceduto alla consegna coattiva. L’apporto partecipativo è stato quindi acquisito e valutato.
Il Collegio respinge infine la tesi dell’accettazione discrezionale. La fattispecie integra un’ipotesi di declassificazione ex lege, del tutto vincolata alla sussistenza dei presupposti oggettivi, con esclusione di qualsiasi margine di trattativa. L’art. 4, comma 7, del Regolamento di attuazione prevede appositamente la procedura di consegna coattiva per il caso di inerzia dell’ente consegnatario, e nel caso concreto il verbale è stato emesso nel rispetto del termine decorrente dalla pubblicazione sul B.U.R.L.
L’appello è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della particolare natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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