Silenzio-inadempimento della stazione appaltante dopo l’annullamento del diniego di revisione prezzi (TAR Calabria n. 12 del 02.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Dopo l’annullamento giurisdizionale del provvedimento di diniego della revisione prezzi, l’amministrazione appaltante ha l’obbligo di rideterminarsi e di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Il perdurante silenzio integra silenzio-inadempimento e legittima l’accertamento giudiziale dell’illegittimità, l’ordine di provvedere in un termine assegnato e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. La giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, poiché la domanda di adeguamento dei prezzi si collega a una posizione di interesse legittimo rispetto al potere discrezionale dell’organo competente. Sull’istanza di revisione la legge applicabile si individua con riferimento al momento della stipula della convenzione, non a quello di presentazione della domanda.

Il Fatto

La società ricorrente aveva ottenuto dal TAR Calabria, con sentenza n. 1878 del 12.11.2019, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’Azienda Sanitaria Provinciale sull’istanza di adeguamento dei prezzi ex art. 115 d.lgs. n. 163/2006, riferita alle prestazioni eseguite in forza di una convenzione CONSIP.

Con successiva sentenza n. 1517 dell’01.10.2020 il Tribunale aveva annullato la nota di rigetto, rilevando che il momento rilevante per individuare la normativa applicabile ratione temporis era quello della stipula della convenzione, ai sensi dell’art. 216 d.lgs. n. 50/2016. L’azienda, tuttavia, non si era rideterminata nemmeno dopo l’istanza sollecitatoria della società, trasmessa il 20 dicembre 2022. Da qui il nuovo ricorso per accertamento del silenzio e condanna a provvedere.

La Motivazione della Corte

L’azienda intimata non si è costituita, pur essendo regolarmente evocata in giudizio. Il Collegio ha quindi verificato il permanere dell’obbligo di pronunziarsi sull’istanza di parte, già affermato nel precedente giudizio e fondato sull’art. 2 l. n. 241/1990.

Il percorso argomentativo muove dalla giurisdizione del giudice amministrativo, affermata richiamando Cass. Civ., Sez. Un., n. 28042 del 2008: la domanda di revisione prezzi si collega a una situazione di interesse legittimo, collocata a valle del potere discrezionale riconosciuto dalla legge all’organo competente di concedere o meno il maggiore importo richiesto dall’appaltatore.

Su questa premessa il Tribunale ha ritenuto che l’esito del nuovo giudizio non potesse discostarsi dal contenuto della sentenza n. 1878 del 2019. Sussiste dunque l’obbligo dell’Azienda di pronunziarsi e il silenzio mantenuto è illegittimo. L’amministrazione viene conseguentemente condannata a concludere il procedimento con provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Prefetto di Cosenza, o suo delegato, con il compito di compiere gli atti necessari all’esecuzione della decisione nel termine di trenta giorni dall’istanza informale della parte ricorrente. Le spese della funzione commissariale saranno liquidate all’esito con separato decreto.

Le spese di lite sono state regolate secondo il principio di soccombenza e liquidate in favore della società ricorrente, con condanna dell’Azienda al rimborso del contributo unificato, delle spese generali, dell’IVA e della CPA come per legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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