Riscatto anni di laurea agli ufficiali del Corpo Forestale transitati nei Carabinieri (TAR Toscana n. 868 del 10.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio del riscatto gratuito degli anni di studio universitario previsto dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 spetta anche agli ufficiali del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitati nell’Arma dei Carabinieri, ove per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea. L’espressione “ufficiali” contenuta nella norma va intesa come riferita anche ai predetti ufficiali, ancorché non militari, che abbiano acquisito la qualifica nell’Amministrazione di provenienza in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea. Il requisito della laurea può essere integrato anche in vista dei successivi sviluppi di carriera, come è avvenuto per il personale transitato ai sensi del d.lgs. n. 177 del 2016. Nei giudizi promossi dal pubblico dipendente in costanza del rapporto, in tema di riscatto di periodi di servizio ancorché ai fini pensionistici, sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale del disciolto Corpo Forestale dello Stato transitato nell’Arma dei Carabinieri dal 1° gennaio 2017, ha chiesto l’accertamento del diritto al riscatto ai fini pensionistici, ex art. 32 del d.P.R. n. 1092 del 1973, dei quattro anni corrispondenti alla durata legale del corso di laurea in Scienze Forestali, nonché il riconoscimento di tale periodo anche ai fini del calcolo dello stipendio e del trattamento di fine rapporto.

Il Ministero della Difesa e il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri si sono costituiti in giudizio, contestando la pretesa. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 12 giugno 2024.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio affronta la questione di giurisdizione, richiamando la recente Cons. Stato, sez. II, n. 5021 del 4 giugno 2024, che ha riformato una precedente pronuncia della stessa sezione. Da essa si desume che la controversia promossa dal pubblico dipendente in costanza del rapporto, per denunciare l’illegittimità degli atti in tema di riscatto di periodi di servizio, spetta al giudice amministrativo e non alla Corte dei conti, perché non investe direttamente la determinazione del trattamento di pensione ma diritti e obblighi inerenti al rapporto d’impiego.

Nel merito, la questione riguarda l’estensione del riscatto gratuito degli anni di laurea, previsto dall’art. 32, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973, agli ufficiali del disciolto Corpo Forestale transitati nell’Arma. Il Collegio richiama la Cons. Stato, sez. II, n. 8680 del 28 dicembre 2021, cui rinvia ai sensi dell’art. 74 c.p.a., che ha riconosciuto la doverosità dell’estensione del beneficio.

Secondo tale indirizzo, l’espressione “ufficiali” va letta come riferita anche agli ufficiali del Corpo Forestale, ancorché non militari, che abbiano acquisito la qualifica in forza di un concorso per il quale era richiesta la laurea, essendo questa la condizione imposta dalla norma. Per la loro nomina a ufficiali militari in servizio permanente effettivo è stato comunque necessario il possesso della laurea, con la mediazione dell’atto normativo che ha regolato il transito.

Il Collegio richiama anche la disciplina dell’art. 2, ultimo comma, del d.l. n. 694/1982, convertito con legge n. 881/1982, secondo cui il riscatto può essere disposto non solo se la laurea costituiva condizione per l’accesso alla carriera, ma anche se era considerata ai fini dei successivi sviluppi: ciò che si è verificato proprio per il personale del Corpo Forestale, per il quale il transito nell’Arma ha rappresentato una tappa degli sviluppi ulteriori di carriera.

Nel caso concreto il ricorrente ha acquisito la qualifica di ufficiale in servizio permanente effettivo, per la cui nomina era richiesta la laurea, posseduta per aver superato un concorso che la esigeva e per aver conseguito il titolo con un corso di durata legale quadriennale. Il ricorso è pertanto accolto, con affermazione del diritto al computo senza oneri a suo carico, ai fini pensionistici, degli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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