Discrezionalità del piano urbanistico prevale sull’affidamento per schede norma non attuate (Cons. Stato n. 9059 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione urbanistica costituiscono espressione di ampia discrezionalità e apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità. La decisione sulla destinazione di singole aree non richiede apposita motivazione, oltre a quella desumibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione del piano. Il privato titolare di un’aspettativa alla conferma della destinazione edificatoria vanta una posizione cedevole rispetto al potere pubblico di pianificazione. Ne consegue che la soppressione di una scheda norma rimasta inattuata, sostituita da una disciplina che esclude solo la nuova edificazione ma mantiene finalità di recupero, integra scelta legittima e non lede alcun affidamento tutelabile.
Il Fatto
Il proprietario di un’area in un Comune toscano, sulla quale opera una società di movimento terra, la vedeva inserita dal regolamento urbanistico in una scheda norma che ammetteva, previa approvazione di piano attuativo convenzionato, interventi di riqualificazione con una superficie utile lorda di 4.200 mq. Il piano attuativo non veniva mai presentato per la congiuntura sfavorevole del settore edilizio dal 2008.
Con una variante adottata nel 2015 e approvata con deliberazione consiliare n. 20 del 4 maggio 2017, la scheda norma veniva soppressa e l’area classificata in parte nell’ambito PQ1, che non ammette nuova edificazione, e in parte a verde attrezzato. Respinta l’osservazione del proprietario, il TAR respingeva il ricorso nel merito. Da qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama i principi consolidati in materia: le scelte urbanistiche sono sottratte al sindacato di legittimità, salvo errori di fatto o abnormi illogicità; la motivazione è desumibile dai criteri generali del piano e dalla coerenza complessiva delle scelte (richiamate Adunanza Plenaria n. 24 del 1999 e Cons. Stato n. 4343 del 2019). Una motivazione rafforzata è richiesta solo in ipotesi specifiche, quali il superamento degli standard minimi o una convenzione di lottizzazione ancora efficace, non ricorrenti nella specie.
Assume rilievo l’art. 95, comma 9, della legge urbanistica della Regione Toscana n. 65/2014, secondo cui le previsioni attuabili mediante piani attuativi perdono efficacia se, alla scadenza del quinquennio, i piani non siano stati approvati. La Corte rileva in fatto che la delibera impugnata non è una variante puntuale, ma una variante generale che ha verificato le schede norma non attuate, potendone disporre anche l’eliminazione per perseguire obiettivi di riqualificazione e maggiore dotazione di servizi.
Quanto al primo motivo, la Corte condivide la lettura del primo giudice: la nuova classificazione si inserisce in una scelta più ampia e non ha connotazioni sanzionatorie. Nella risposta all’osservazione l’Amministrazione ha evidenziato che le potenzialità edificatorie introdotte nel 2001 erano rimaste del tutto disattese, e proprio in tale mancata attuazione risiede una delle ragioni della diversa soluzione. La destinazione PQ1 non abbandona la finalità di riqualificazione produttiva, limitandosi a escludere nuove volumetrie.
Il secondo motivo, fondato sull’affidamento ingenerato da una delibera di Giunta del 2016, è respinto: si tratta di una semplice delibera di indirizzo, che espressamente consentiva agli organi di governo di discostarsi dai criteri in sede di approvazione. Il procedimento di identificazione degli interventi di rigenerazione ex art. 125 della l.r. n. 65/2014 è distinto e autonomo rispetto a quello di approvazione del regolamento urbanistico e delle sue varianti. L’appello è quindi infondato e respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado, liquidate in euro 6.000,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.