Schede valutative militari autonome e sindacato limitato all’eccesso di potere (Cons. Stato n. 9064 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito delle Forze Armate le schede valutative e i giudizi analitici e complessivi hanno carattere autonomo e si riferiscono esclusivamente al rendimento del militare nel periodo considerato. È irrilevante che in epoche precedenti o successive l’interessato abbia conseguito giudizi migliori, poiché le doti e le attitudini possono subire variazioni nel tempo. Il giudizio del superiore gerarchico, anche sintetico, è congruamente motivato quando è in armonia con le aggettivazioni delle singole voci. Esso ha natura discrezionale e soggettiva ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo in presenza di palese eccesso di potere, per evidente contraddittorietà, illogicità o macroscopico travisamento dei fatti.
Il Fatto
Un ufficiale della Marina Militare impugnava dinanzi al TAR Puglia il decreto con cui l’Amministrazione della Difesa aveva respinto il ricorso gerarchico avverso la scheda valutativa relativa a un periodo di servizio nel quale gli era stata attribuita la qualifica di “superiore alla media”. Il ricorrente sosteneva di aver sempre riportato giudizi di “eccellente” e lamentava che la scheda contenesse dodici voci meno pregevoli rispetto al passato, con sostanziale obliterazione del secondo incarico svolto presso un comando territoriale.
Il TAR rigettava il ricorso, valorizzando la natura discrezionale dell’atto e l’infondatezza dei rilievi sull’asserita pretermissione del secondo incarico. L’interessato proponeva appello, ribadendo l’ingiustizia degli abbassamenti e la pretesa contraddittorietà tra l’impegno profuso e le valutazioni analitiche, anche alla luce del ritorno a giudizi di “eccellente” nelle schede successive.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento della Sezione secondo cui, nell’ambito delle Forze Armate, i giudizi analitici e quello complessivo sono autonomi, in ragione della potestà discrezionale riconosciuta all’Amministrazione nella valutazione del servizio reso in un dato periodo (Cons. Stato, sez. II, n. 5737 del 2022; Cons. Stato, sez. IV, n. 4076 del 2011). Ciascuna scheda si concentra sul rendimento del militare nel periodo di riferimento e le valutazioni periodiche sono indipendenti le une dalle altre.
La Corte sottolinea che tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel tempo, poiché carattere, attitudini e risultati non sono necessariamente uniformi. Le schede servono proprio a dare conto dell’andamento diacronico del rendimento, sicché è del tutto irrilevante che in precedenza o in seguito l’interessato abbia ottenuto giudizi finali migliori.
Quanto alla motivazione, il Collegio richiama Cons. Stato, sez. II, n. 1243 del 2025: la scheda ex art. 1025 d.lgs. n. 66/2010 è congruamente motivata quando è in rapporto di armonia con i singoli giudizi delle voci, e il documento redatto secondo i modelli del d.P.R. n. 90/2010 è adeguatamente motivato ai sensi dell’art. 1022, comma 2, c.o.m. Il giudizio complessivo può essere sintetico se trova corrispondenza nelle aggettivazioni delle singole qualità.
La Corte ribadisce la natura soggettiva e ampiamente opinabile del giudizio sul rendimento, affidato a valutazioni di valore, sindacabili solo in presenza di eccesso di potere per evidente contraddittorietà, illogicità, contrarietà a fatti oggettivi o macroscopico travisamento dei presupposti.
Nel merito l’appello è infondato. La scheda presenta coerenza interna tra la flessione del giudizio finale e quella delle dodici voci riconosciute come meno pregevoli. Militano inoltre gli episodi di censura, tra cui il richiamo ai sensi dell’art. 732 c.o.m., e l’inesattezza del riferimento al “doppio incarico”, trattandosi di un servizio di guardia svolto saltuariamente e comunque valutato dal secondo revisore. La Corte esclude che le singole voci debbano essere corredate da motivazione di dettaglio. Il gravame è rigettato, con compensazione delle spese del grado.
Nota della Redazione
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