Obbligo di provvedere sul Permesso di Costruire e inapplicabilità del silenzio-assenso (TAR Puglia n. 883 del 11.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento amministrativo con un provvedimento espresso sussiste anche in materia di Permesso di Costruire, per il quale non è applicabile il modello procedimentale del silenzio-assenso quando la disciplina regionale preveda la premialità volumetrica del c.d. piano casa. La comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, trasmessa dopo la proposizione del ricorso avverso il silenzio, non elide l’obbligo di provvedere, ma individua il termine entro cui l’Amministrazione deve concludere il procedimento. Il giudice, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm., ordina all’Amministrazione di provvedere entro un termine determinato, senza necessità di nominare il commissario ad acta in presenza di un giudizio prognostico favorevole di adempimento.
Il Fatto
La società ricorrente, promissaria acquirente di un fabbricato, aveva presentato, unitamente ai promissari alienanti, un’istanza di Permesso di Costruire per un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con ampliamento, ai sensi della legge regionale n. 14/2009. Non avendo ricevuto risposta, la società proponeva ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna dell’Amministrazione alla conclusione del procedimento. Il Comune non si costituiva in giudizio, ma in esito all’ordinanza istruttoria depositava una relazione sull’iter della pratica e trasmetteva alla ricorrente una comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente, ritenendo la causa matura per la decisione e la richiesta priva di effettiva giustificazione. Nel merito, ha rilevato che la sussistenza dell’obbligo di provvedere emergeva sia dalla relazione dell’Ente, sia dall’avvenuta trasmissione della comunicazione dei motivi ostativi, elementi che confermavano l’esistenza di un procedimento ancora pendente e non concluso con un provvedimento espresso.
Il Tribunale ha quindi affermato che, per la tipologia di titolo edilizio con premialità del c.d. piano casa ex L.R. n. 14/2009, non è applicabile il modello procedimentale del silenzio-assenso. I chiarimenti forniti dall’Amministrazione, incentrati sulle criticità progettuali e sulla volontà collaborativa di consentirne la revisione senza giungere al diniego, non hanno mai posto in discussione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando all’Amministrazione di provvedere entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato con la nota di comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 117, comma 2, cod. proc. amm. Non ha disposto la nomina del commissario ad acta, in considerazione del giudizio prognostico favorevole di adempimento da parte dell’Ente. Le spese di lite sono state compensate, in ragione delle circostanze emerse dalla nota di risposta istruttoria.
Nota della Redazione
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