Titoli non dichiarati nella domanda di concorso e soccorso istruttorio non attivabile (Cons. Stato Sez. III n. 9194 del 24.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali il candidato che ometta di dichiarare un titolo di servizio nella domanda di partecipazione non può invocarlo successivamente alla scadenza del termine: l’indicazione dei titoli è elemento essenziale della domanda e la sua carenza non è sanabile mediante soccorso istruttorio. L’integrazione postuma violerebbe il principio di autoresponsabilità del concorrente e la par condicio competitorum. Una sentenza del giudice del lavoro che accerti, ai soli fini economici, l’interposizione illecita di manodopera ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 non attribuisce lo status di dipendente pubblico e non consente di computare quel periodo come servizio presso aziende del SSN. In sede di impugnazione della graduatoria, la qualifica di controinteressato spetta al concorrente meglio collocato che subirebbe la postergazione per effetto dell’accoglimento.
Il Fatto
La ricorrente partecipava al concorso indetto da una azienda sanitaria umbra per la copertura di posti di operatore socio sanitario, collocandosi in graduatoria in posizione non utile all’assunzione. Nella domanda aveva dichiarato di aver svolto attività, dal settembre 2006, alle dipendenze di società cooperative titolari di appalti affidati da una azienda sanitaria abruzzese.
Con una sentenza del giudice del lavoro, poi confermata in esito a rinvio, era stato accertato il suo diritto al trattamento retributivo proprio delle mansioni esercitate nei confronti dell’azienda committente. Su questa base la candidata chiedeva all’amministrazione la rivalutazione dei titoli e l’aggiornamento della posizione in graduatoria. Il TAR respingeva ricorso e motivi aggiunti; di qui l’appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. Quella di omessa notifica al controinteressato è infondata: la notifica effettuata alla candidata collocata in posizione migliore, prima destinata a essere scavalcata dall’accoglimento, è sufficiente, secondo il principio per cui nelle impugnazioni di graduatoria è controinteressato chi subirebbe un pregiudizio anche solo per postergazione. L’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse è parimenti respinta, perché l’interesse persiste ai fini dell’accertamento incidentale dell’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3, c.p.a., secondo l’indirizzo dell’Adunanza Plenaria n. 8 del 2022.
Nel merito, il punto decisivo è che la candidata, nella domanda, non aveva mai fatto valere il servizio alle dipendenze dell’azienda sanitaria abruzzese, né aveva menzionato la pendenza del contenzioso giuslavoristico. La Commissione aveva quindi valutato i titoli esattamente come dichiarati, attribuendo il punteggio previsto per il servizio presso case di cura o strutture convenzionate.
Il Collegio richiama il principio di autoresponsabilità dei concorrenti: ciascun partecipante sopporta le conseguenze degli errori o delle omissioni nella compilazione della domanda, senza poter invocare il soccorso istruttorio, che nel caso di titoli del tutto omessi non è attivabile e costituirebbe violazione della par condicio. L’indicazione successiva non è regolarizzazione ma integrazione non consentita, in ragione della perentorietà dei termini.
Quanto alla pronuncia del giudice del lavoro, essa ha statuito ai soli effetti economici, sul presupposto dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165/2001, che esclude la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato con la pubblica amministrazione. La sentenza ha riconosciuto le differenze retributive, ma non lo status di dipendente pubblico necessario per computare quel periodo come servizio presso aziende del SSN. L’appello è quindi respinto, con reiezione della domanda risarcitoria e compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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