Soccorso istruttorio in concessioni demaniali: no al “soccorso del soccorso” (Cons. Stato n. 6411 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure competitive per l’affidamento di concessioni demaniali marittime, escluse dall’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici, il termine assegnato dall’Amministrazione per l’integrazione documentale e i chiarimenti in sede di soccorso istruttorio ha natura perentoria quando sia espressamente qualificato come fissato a pena di improcedibilità. La violazione di tale termine impedisce la concessione di un secondo soccorso istruttorio, non essendo configurabile un “soccorso del soccorso” in favore dell’operatore che abbia colposamente omesso di ottemperare alla prima richiesta. La condotta di chi invia la documentazione a un indirizzo PEC errato senza verificare la ricevuta di avvenuta consegna integra negligenza grave e inescusabile.
Il Fatto
Con avviso del 26 febbraio 2024, l’Autorità di Sistema Portuale rendeva nota la domanda di concessione marittima presentata da una società per un compendio portuale, invitando gli interessati a presentare domande concorrenti entro il 5 aprile 2024. La società appellante presentava la propria domanda concorrente entro il termine, rappresentando però l’impossibilità di trasmettere integralmente la documentazione richiesta per un errore bloccante del sistema informatico.
Con nota del 15 aprile 2024 l’Autorità invitava l’appellante a formalizzare, a pena di improcedibilità, la trasmissione del modello mancante e a fornire chiarimenti sulla natura dell’associazione, entro cinque giorni. L’appellante inviava la documentazione via PEC entro il termine, ma per errore di digitazione a un indirizzo non corrispondente a quello dell’Amministrazione. L’Autorità dichiarava quindi l’improcedibilità della domanda; il riesame veniva rigettato. Il TAR Puglia respingeva il ricorso e l’appellante proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’ammissibilità di un secondo soccorso istruttorio a beneficio dell’operatore che, ammesso al primo, non lo abbia sfruttato per colposa omissione. Le concessioni demaniali marittime, pur fuori dal codice dei contratti pubblici, rientrano nei contratti attivi e il loro affidamento deve rispettare, ai sensi dell’art. 13, co. 5, del d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, i principi di concorrenza, imparzialità e non discriminazione.
Sul piano formale, la nota del 15 aprile 2024 fissava il termine “entro e non oltre giorni CINQUE … a pena di improcedibilità della domanda medesima”. Tale statuizione amministrativa, mai specificamente impugnata, conferisce al termine indubbia natura perentoria, non riducibile a mera formula di stile.
Sul piano sostanziale, la violazione del termine assegnato per il soccorso istruttorio soggiacerebbe alla medesima conseguenza escludente dell’art. 101, co. 2, del d.lgs. 36/2023. Ammettere un secondo soccorso introdurrebbe una disparità di trattamento rispetto agli altri concorrenti, incompatibile con i principi della procedura competitiva.
Il Collegio esclude rilievo alla circostanza che i dati fossero già in possesso dell’Autorità: la richiesta riguardava anche chiarimenti sulla formazione associativa, non superflui, e il loro inserimento nel medesimo modello smentisce la tesi dell’appellante. Né giova l’errore scusabile: la condotta è segnata da negligenza grave, per non essersi l’appellante avveduta dell’assenza della ricevuta di avvenuta consegna, unico strumento di certezza del recapito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 68 del 2005. In mancanza della ricevuta, l’errore di digitazione sarebbe stato immediatamente rilevabile.
L’appello è pertanto respinto, con condanna dell’appellante alle spese del grado.
Nota della Redazione
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