Appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse dopo integrale esecuzione (Cons. Stato n. 9306 del 19.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello la motivata dichiarazione dell’appellato che l’atto impugnato in primo grado ha prodotto integralmente i suoi effetti, non contrastata dall’appellante, integra una sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso in appello e la conferma della sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Il venir meno dell’interesse non è rilevato d’ufficio, ma valorizza la condotta processuale delle parti: all’eccezione dell’appellato suffragata da una circostanza materiale non si oppone l’appellante. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di grado, mentre ai fini del contributo unificato soccombente resta l’appellante.

Il Fatto

La ricorrente, in servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, aveva chiesto il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42 bis d.lgs. n. 151/2001 presso il comando della provincia di residenza del nucleo familiare, non avendo mai assunto effettivo servizio per gravidanza e maternità. Il Ministero dell’interno aveva negato l’istanza. Il TAR Toscana, con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso e annullato il diniego, ritenendo l’istituto applicabile anche al personale in regime pubblicistico e insufficiente la motivazione sulle esigenze organizzative ostative.

Il Ministero ha proposto appello, dolendosi dell’applicazione dell’istituto al Corpo dei vigili del fuoco e del giudizio sulla motivazione del diniego. L’appellata si è costituita eccependo in via preliminare tardività e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’amministrazione, in esecuzione della sentenza, disposto il trasferimento temporaneo per un triennio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione in via preliminare, senza scrutinare nel merito i motivi di appello. La parte appellata, con memoria, ha chiesto la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, allegando l’avvenuta produzione integrale degli effetti dell’atto impugnato in prime cure. A fronte di tale eccezione, suffragata da una circostanza materiale, l’appellante non ha opposto alcuna difesa.

Il Consiglio di Stato richiama i principi elaborati dalla propria giurisprudenza (sez. V n. 3563 del 2014; sez. V n. 1258 del 2012) e le norme di riferimento — artt. 34, comma 5, 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. — per affermare che la motivata dichiarazione dell’appellato, non contrastata dall’appellante, costituisce evenienza idonea a far venire meno l’interesse alla coltivazione del ricorso in appello.

La vicenda processuale offre al Collegio l’occasione per ribadire che l’interesse a impugnare deve permanere per tutta la durata del giudizio e che la sua sopravvenuta assenza, purché allegata e non contestata, preclude l’esame del merito. La definizione in rito non travolge la sentenza di primo grado, che viene confermata.

Quanto alle spese, la definizione in rito del giudizio suggerisce la compensazione delle spese di grado. Ai fini della liquidazione del contributo unificato, il Collegio considera soccombente, per il grado di appello, la parte appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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