Ottemperanza al giudicato e inerzia sull’istruttoria della domanda di aiuto (TAR Abruzzo n. 93 del 21.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione che abbia annullato in sede giurisdizionale un provvedimento di decadenza da un contributo pubblico è tenuta a dare piena attuazione al giudicato, completando l’istruttoria e definendo la domanda di aiuto con la quantificazione del beneficio e il pagamento dello stesso. Il perdurante stato di istruttoria della domanda integra inadempimento al dictum del giudice. Non può invece essere accolta la domanda di condanna al pagamento della somma stimata dal ricorrente né degli interessi moratori, ove tale somma costituisca mera stima e non un debito accertato, mancando la quantificazione del contributo. La nomina del commissario ad acta va respinta in attesa delle determinazioni dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un’azienda agricola operante in regime di agricoltura biologica, aveva ottenuto l’ammissione a un contributo pubblico per il quinquennio 2015-2019, con liquidazione delle annualità 2015 e 2016. Con determinazione del giugno 2019 l’Amministrazione regionale aveva disposto la decadenza totale dal beneficio e il recupero delle somme, per inottemperanza ad alcuni impegni del bando.
Avverso tale provvedimento il ricorrente aveva proposto ricorso, accolto con sentenza del TAR Abruzzo n. 427/2020, divenuta irrevocabile. In esecuzione, la Regione aveva demandato al servizio competente il completamento dell’istruttoria delle domande per le annualità 2017, 2018 e 2019. Le prime due risultavano liquidate; nulla era stato corrisposto per il 2019, la cui domanda restava in istruttoria. Esperito senza esito l’atto di intimazione, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la liquidazione della somma stimata, gli interessi e la nomina di un commissario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamato l’art. 114 cod. proc. amm., ha verificato lo stato di attuazione del giudicato. La sentenza n. 427/2020 aveva annullato la decadenza; la Regione, con propria nota del gennaio 2021, aveva individuato nel servizio territoriale l’organo incaricato di completare l’istruttoria delle domande, compresa quella del 2019.
Da qui il primo passaggio argomentativo: la domanda per l’annualità 2019 risultava ancora in fase istruttoria, sicché le Amministrazioni non avevano dato esecuzione al dictum giurisdizionale. L’inadempimento è affermato in termini piani, valorizzando la circostanza che la stessa Regione aveva programmato l’ottemperanza senza poi portarla a compimento.
Il ricorso è pertanto accolto quanto al dedotto inadempimento, con ordine alla Regione e ad AGEA di definire la domanda mediante quantificazione del contributo dovuto e pagamento dello stesso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Distinta è la sorte delle ulteriori domande. La richiesta di liquidare la somma indicata dal ricorrente — pari alla media delle annualità precedenti — è respinta, perché costituisce mera stima e non un debito accertato. La mancata quantificazione del contributo impedisce anche il riconoscimento degli interessi moratori, mancando una somma definita su cui calcolarli.
Quanto al commissario ad acta, la nomina è respinta allo stato, in attesa delle determinazioni delle Amministrazioni. Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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