Esecuzione del giudicato e onere della prova dell’inadempimento della P.A. (TAR Sicilia n. 2524 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorrente assolve all’onere probatorio dimostrando l’esistenza del titolo esecutivo costituito da una decisione del giudice ordinario passata in giudicato, la sua notificazione e l’inutile decorso del termine per l’adempimento. Grava invece sull’amministrazione, secondo il principio dell’art. 2697 c.c., l’onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell’obbligo. La mera costituzione in giudizio, senza allegazione di alcuna valida giustificazione dell’inadempimento, non integra tale prova. Ne consegue l’accertamento della persistenza dell’obbligo di ottemperare integralmente al giudicato e la nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania – Sez. Lavoro, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato condannato ad attribuire al ricorrente la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015, per quattro anni scolastici, per un valore complessivo di euro 2.000,00 oltre accessori, e al pagamento delle spese processuali.

Il titolo è stato notificato ai fini esecutivi e, secondo l’attestazione in atti, è passato in giudicato. L’amministrazione non ha adottato alcun atto di concreta esecuzione e il ricorrente non ha ricevuto le somme dovute. Propone quindi ricorso per ottemperanza ex art. 112 c.p.a., chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si costituisce con atto formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del ricorso. Accerta il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Su questi presupposti il ricorso è ammissibile.

Il nucleo argomentativo riguarda la distribuzione dell’onere della prova. Il Tribunale applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. La parte ricorrente ha fornito la prova del fatto costitutivo, ossia la decisione del giudice ordinario passata in giudicato, secondo la previsione dell’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.

Da ciò discende che incombeva sull’amministrazione provare l’inefficacia di tali fatti, ossia il prodursi delle condizioni ostative all’esecuzione. L’amministrazione, pur costituitasi, non ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. La difesa formale resta dunque priva di contenuto probatorio utile.

Il Collegio afferma pertanto la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione a ottemperare integralmente al giudicato, entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine nomina fin d’ora quale commissario ad acta il Segretario Generale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a dirigente o funzionario dotato della necessaria professionalità, che provvederà in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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