Terzo condono inibito su aree vincolate anche per incrementi volumetrici modesti (Cons. Stato n. 9627 del 02.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le opere abusive realizzate su aree sottoposte a vincolo paesaggistico o idrogeologico antecedente all’esecuzione non sono suscettibili di sanatoria ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), d.l. n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003. Il carattere ostativo del vincolo opera anche quando questo comporti inedificabilità relativa e non assoluta. Sono sanabili i soli interventi di minore rilevanza riconducibili alle tipologie 4, 5 e 6 dell’allegato 1, purché conformi alle prescrizioni urbanistiche e previo parere favorevole dell’autorità preposta. È irrilevante che l’incremento volumetrico sia modesto e che l’abuso sia ascritto alla tipologia 1 anziché 3, poiché entrambe sono accomunate dall’insanabilità in area vincolata. Il silenzio assenso non può formarsi su una domanda di condono avente ad oggetto opere non sanabili.
Il Fatto
Il comune di Andora aveva respinto, con determinazione del 15 dicembre 2015, l’istanza di condono straordinario presentata ai sensi dell’art. 3 d.l. n. 269/2003 da un proprietario per lavori eseguiti su uno stabile posto in area sottoposta a duplice vincolo paesaggistico e idrogeologico, anteriore all’edificazione abusiva.
Il diniego si fondava su più ragioni: incompatibilità del cambio di destinazione d’uso con i vincoli, ascrivibilità dell’abuso alla tipologia 1, contrasto con gli strumenti urbanistici e mancata corrispondenza tra stato autorizzato e progetto depositato. I comproprietari impugnavano davanti al TAR Liguria, che accoglieva il primo motivo e annullava il provvedimento, onerando il comune di riprovvedere. Il comune proponeva appello, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015 e, per economia processuale, esamina direttamente i motivi originari che perimetrano il thema decidendum ex art. 104 c.p.a. I primi quattro motivi, attesa la loro interdipendenza, sono valutati congiuntamente e risultano infondati.
Sul piano fattuale emerge che oggetto dell’istanza è un mutamento di destinazione d’uso realizzato con opere interne ed esterne, con alterazione del sedime e dei prospetti, in area a duplice vincolo antecedente. Le opere interne hanno comportato un innalzamento dell’altezza mediante abbassamento della soletta del solaio. Tali interventi non sono ammessi a sanatoria.
La Corte ricostruisce la disciplina dell’art. 32 d.l. n. 269/2003, che fissa limiti più stringenti rispetto ai precedenti condoni. Richiamando la propria sezione II n. 8314/2024 e la sentenza della Corte cost. n. 181 del 2021, ribadisce che i vincoli preclusivi comprendono anche quelli che non comportano inedificabilità assoluta e che le condizioni di sanabilità devono ricorrere congiuntamente. Il legislatore regionale non può ampliare l’area del condono rispetto alla legge statale.
Ne consegue che nelle aree vincolate sono sanabili solo gli interventi di minore importanza, senza nuovi volumi o superfici. È irrilevante che il vincolo sia relativo e che l’incremento volumetrico sia modesto, come pure l’ascrizione alla tipologia 1 o 3. Quanto alle ulteriori censure, in materia di atti vincolati non è richiesta specifica motivazione sull’interesse pubblico, né è configurabile alcun affidamento alla conservazione della situazione abusiva.
Il quinto motivo, relativo alla pretesa formazione del silenzio assenso, è inammissibile ex art. 31, comma 4, c.p.a. per complessità istruttoria e non vincolatività del provvedimento. Nel merito, il silenzio assenso presuppone la regolarità sostanziale dell’istanza, sicché non può perfezionarsi su opere escluse dall’ambito del condono. L’appello è quindi accolto e il ricorso di primo grado respinto, con condanna degli appellati alle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.