Osservazioni al PUG e affidamento del privato nella pianificazione urbanistica (TAR Puglia n. 1563 del 28.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni presentate in occasione dell’adozione di uno strumento di pianificazione urbanistica non integrano forme di partecipazione procedimentale, escluse per gli atti a contenuto generale dall’art. 13 legge n. 241/1990, ma costituiscono un mero apporto dei privati al procedimento. Il loro rigetto o accoglimento non richiede motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali del piano. Le scelte di pianificazione sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili nei soli limiti della manifesta illogicità, arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti. Non è tutelabile alcuna aspettativa del privato alla conferma, in sede di approvazione finale, delle previsioni assunte in sede di adozione, né alla reformatio in peius delle destinazioni del previgente strumento.
Il Fatto
La ricorrente, comproprietaria di aree nel Comune di San Cesario di Lecce, impugna la deliberazione del Commissario ad acta con cui è stato approvato in via definitiva il PUG, unitamente alle deliberazioni presupposte di adozione, di determinazione sulle osservazioni e di presa d’atto degli elaborati finali. Nel previgente PRG le aree erano in parte classificate come residenziali da ristrutturare, in parte come verde attrezzato, in parte come sede stradale. Il nuovo piano le riclassifica come contesto urbano consolidato poroso e qualifica una porzione come contesto di archeologia industriale.
La ricorrente lamenta la violazione delle garanzie partecipative, il difetto di istruttoria e di motivazione e lo sviamento di potere, con particolare riguardo alle modifiche introdotte a seguito dell’accoglimento di due osservazioni presentate in sede di adozione del piano. La Regione non si costituisce; il Comune resiste.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione dei principi consolidati in materia. Il disegno urbanistico è espressione del potere pianificatorio, caratterizzato da ampia discrezionalità e sindacabile solo per manifesta illogicità, arbitrarietà ed evidente travisamento dei fatti, tali da palesare un distorto esercizio del potere nella metodologia o nei criteri utilizzati. Le scelte di piano non sono condizionate dalle destinazioni più favorevoli del previgente strumento, essendo sfornita di tutela la generica aspettativa alla non reformatio in peius.
Quanto alla partecipazione, il Collegio richiama l’art. 13, primo comma, legge n. 241/1990, che esclude dall’ambito applicativo delle norme sulla partecipazione i procedimenti diretti all’emanazione degli atti di pianificazione urbanistica. Le osservazioni costituiscono un mero apporto dei privati: il loro esito non esige motivazione analitica, risultando sufficiente l’esame e il confronto con gli interessi generali dello strumento pianificatorio.
Il Tribunale esclude inoltre qualsiasi posizione di legittimo affidamento in capo alla ricorrente. L’adozione di uno strumento urbanistico non reca al privato alcuna aspettativa tutelabile a vedersi confermare, in sede di approvazione finale, le previsioni assunte in sede di adozione delle scelte pianificatorie. La tutela dell’affidamento resta riservata a casi eccezionali, non ricorrenti nella specie.
Sul difetto di istruttoria e motivazione, le controdeduzioni dell’Amministrazione dimostrano che le osservazioni sono state condivise con motivazione puntuale e dettagliata. Le ulteriori contestazioni, compreso il lamentato difetto di comunicazione delle modifiche, sono generiche e indimostrate, oltre che contraddette da un iter procedimentale rispettoso dell’art. 11 legge regionale Puglia n. 20/2001.
Il terzo motivo è parimenti privo di pregio. La riclassificazione delle aree, all’esito dell’accoglimento delle osservazioni, appare logica e coerente con le caratteristiche fattuali della zona desumibili dalla deliberazione gravata. La ricorrente non ha offerto alcun elemento, neppure un principio di prova, a sostegno delle doglianze. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto, con compensazione eccezionale delle spese in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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