Rinuncia all’appello in appello e estinzione del giudizio amministrativo (Cons. Stato n. 9903 del 09.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado del giudizio amministrativo. La dichiarazione di rinuncia all’appello, intervenuta per sopravvenuta carenza di interesse e ritualmente depositata prima dell’udienza di merito, impone al giudice di prenderne atto in ossequio al principio dispositivo, applicabile anche al processo amministrativo. Il giudizio è pertanto dichiarato estinto ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La rinuncia produce l’estinzione del processo, salva la valutazione del collegio in ordine alle spese.
Il Fatto
Gli appellanti, docenti in attesa del riconoscimento dell’abilitazione conseguita all’estero, avevano impugnato dinanzi al TAR Lazio l’ordinanza ministeriale che disciplina la formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze. Contestavano, in particolare, la preclusione per i candidati inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS, nelle more del procedimento di riconoscimento del titolo estero ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, a sottoscrivere contratti di supplenza.
Il Tribunale amministrativo aveva respinto il ricorso, ritenendo che l’atto di riconoscimento del titolo estero abbia natura costitutiva e non dichiarativa, con valenza escludente. Avverso tale pronuncia gli appellanti proponevano appello per error in iudicando. Nelle more del giudizio, con memorie depositate prima dell’udienza, dichiaravano di rinunciare all’appello e al giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione di rinuncia all’appello, intervenuta prima dell’udienza di merito e motivata dalla sopravvenuta carenza di interesse alla definizione nel merito. La Sezione riconduce tale atto al principio dispositivo, operante anche nel processo amministrativo, che attribuisce alla parte la disponibilità del proprio ricorso.
Il percorso argomentativo è lineare e non investe il merito della controversia. La Corte richiama il testo dell’art. 84 cod. proc. amm., che consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, mediante dichiarazione sottoscritta o resa in udienza e depositata in segreteria. Rileva, inoltre, che la rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e che, in mancanza di opposizione dei soggetti interessati alla prosecuzione, il processo si estingue.
Sul piano degli effetti, il Collegio applica l’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che impone di dichiarare estinto il giudizio per rinuncia. La consequenziale declaratoria di estinzione chiude il giudizio senza esame del motivo di appello, coerentemente con la scelta dispositiva della parte.
Quanto alle spese, il Collegio non assume alcuna statuizione in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione appellata. Il dispositivo dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio ai sensi delle norme richiamate, ordinando l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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