Concessione demaniale marittima, proroga non rinnova e pertinenze al Demanio (Cons. Stato n. 1327 del 19.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La licenza che proroga l’efficacia della concessione demaniale marittima senza soluzione di continuità non integra un rinnovo del rapporto concessorio, ma una mera proroga del rapporto originario. Ciò non impedisce che le opere qualificate come pertinenze demaniali ai sensi dell’art. 29 cod. nav., in quanto realizzate dal concessionario, siano già acquisite al Demanio per effetto dell’art. 49 cod. nav. e vadano assoggettate ai criteri OMI ai fini della determinazione del canone concessorio. L’ordine di introito che richieda il pagamento del canone senza rendere intellegibili i calcoli seguiti, richiamando genericamente una perizia tecnica priva di estremi, è affetto da difetto di motivazione. La P.A. deve inoltre considerare l’incidenza dell’emergenza epidemiologica sull’attività del concessionario, non potendo reputarsi satisfattiva l’attribuzione di un giudizio di valenza turistica poi annullato in sede giurisdizionale.

Il Fatto

L’Associazione, titolare di una concessione demaniale marittima per il mantenimento di uno stabilimento balneare in Ostia Lido, ha impugnato davanti al TAR Lazio l’ordine di introito con cui Roma Capitale le ha richiesto, per l’anno 2020, il pagamento di un importo complessivo di € 64.358,98, di cui € 26.142,54 a titolo di canone demaniale “da perizia tecnica asseverata” ed € 29.821,79 a titolo di indennizzo per difformità, oltre all’imposta regionale.

La pretesa si fondava sul presupposto che, essendo scaduta la concessione originaria, si fosse verificata ipso iure la devoluzione allo Stato delle opere realizzate, quali pertinenze demaniali, ai sensi dell’art. 49 cod. nav. Il TAR ha accolto il ricorso, qualificando la “licenza di rinnovo” come proroga del rapporto originario e quindi escludendo l’effetto devolutivo automatico. Roma Capitale ha proposto appello, dolendosi dell’erronea qualificazione del rapporto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato ritiene fondato l’appello principale. La “licenza di rinnovo” n. 26/2009 reca l’esplicita affermazione che la concessione è rinnovata per il periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2013, per l’occupazione di un’area demaniale di mq. 7.609, di cui mq. 1.252 occupati da pertinenze demaniali. Da tale atto emerge dunque la presenza di beni qualificati, ai sensi dell’art. 29 cod. nav., come pertinenze demaniali: si tratta di manufatti acquisiti al Demanio ai sensi dell’art. 49 cod. nav., da assoggettare ai criteri OMI per la determinazione del canone.

Tale fondatezza non conduce però alla riforma della sentenza di prime cure, bensì a una correzione della sua motivazione, in virtù della fondatezza del secondo e del terzo motivo del ricorso introduttivo, assorbiti in primo grado e riproposti dall’Associazione con l’appello incidentale. La riproposizione è rituale: ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. è sufficiente la memoria depositata nel termine di sessanta giorni per la costituzione, essendo l’appello incidentale strumento sovrabbondante.

Nel merito, il Collegio rileva che i valori indicati nell’ordine di introito non sono ragguagliabili alla superficie di mq. 1.252 di pertinenze indicata nella licenza. Non si comprende su quali basi il Comune abbia proceduto ai conteggi. Il generico riferimento a una “perizia tecnica asseverata”, priva di estremi, non soddisfa i requisiti della motivazione per relationem, che presuppone l’indicazione degli estremi degli atti richiamati e la loro disponibilità. Nemmeno i dati della “scheda tecnica” risultano congruenti con la licenza, né si chiarisce il criterio di calcolo dell’indennizzo per difformità.

È fondata anche la censura sulla mancata considerazione dell’incidenza negativa dell’emergenza epidemiologica. Roma Capitale invoca l’attribuzione al litorale di Ostia del giudizio di “Normale Valenza Turistica”: tale attribuzione, però, è stata annullata da questa Sezione con sentenza n. 129 del 4 gennaio 2023, cosicché essa non può valere come beneficio riconosciuto per il COVID-19.

La decisione del TAR va quindi confermata con diversa motivazione, fondata sul secondo e terzo motivo. Roma Capitale dovrà procedere al riesercizio del potere, esponendo in dettaglio i calcoli seguiti e dimostrando di aver tenuto conto dell’emergenza epidemiologica. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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