Transazione e assunzione del candidato escluso: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Puglia n. 453 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la sopravvenuta stipula di un accordo transattivo tra il candidato escluso e l’amministrazione, con il quale l’ente si impegna ad assumere il ricorrente e questi rinuncia a ogni pretesa retributiva e risarcitoria dichiarandosi integralmente soddisfatto, determina la carenza di interesse alla decisione e rende il ricorso improcedibile. La domanda di annullamento e quella di accertamento del diritto alla reintegrazione in graduatoria perdono il loro oggetto, perché la pretesa sostanziale è stata integralmente realizzata in via stragiudiziale. La declaratoria di improcedibilità assorbe ogni questione di merito e non richiede l’esame dei motivi. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalle reciproche intese intercorse tra le parti anche sul punto.

Il Fatto

Il ricorrente partecipa al concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto dal Comune di Ascoli Satriano per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, a tempo indeterminato e part time. All’esito delle prove e della valutazione dei titoli si colloca al quinto posto della graduatoria finale, come primo idoneo non vincitore.

Con provvedimento prot. n. 574 del 16 gennaio 2023 l’ente dispone la sua esclusione dalla graduatoria di merito. Il candidato impugna l’atto davanti al TAR Puglia, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla reintegrazione in graduatoria, con riserva di risarcimento dei danni e della retribuzione non percepita. Con motivi aggiunti gravа la successiva determinazione prot. n. 124 del 13 marzo 2023, di ricognizione e rettifica della procedura.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio le parti stipulano un atto di transazione in data 11 marzo 2025. Il Comune si impegna ad assumere il ricorrente alle proprie dipendenze con decorrenza dal 24 marzo 2025, con l’inquadramento e le condizioni previste dalla procedura concorsuale. Il candidato accetta, si dichiara integralmente soddisfatto e rinuncia a ogni azione promossa o proponibile in danno dell’ente, segnatamente a quelle finalizzate a conseguire le retribuzioni maturate dall’esclusione o il risarcimento del danno.

Le parti danno atto di aver transatto ogni ragione controversa oggetto del giudizio e ogni potenziale controversia derivante dalla procedura, senza che residuino ulteriori ragioni di conflitto. Convengono inoltre la compensazione integrale delle spese di lite. Il ricorrente viene effettivamente assunto in data 24 marzo 2025.

Su istanza congiunta dei difensori, depositata il 25 marzo 2025, il Collegio rileva che il ricorso, integrato dai motivi aggiunti, è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’accordo transattivo ha realizzato in via stragiudiziale la pretesa sostanziale del ricorrente: l’assunzione e la rinuncia alle ulteriori pretese privano di oggetto sia la domanda di annullamento sia quella di accertamento.

Il Tribunale non esamina quindi i motivi di impugnazione e si limita a dichiarare l’improcedibilità. Dispone la compensazione integrale delle spese processuali in ragione delle reciproche intese intercorse tra le parti anche sul punto. Ordina che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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