Proroga tecnica delle concessioni demaniali marittime fino alla stipula del nuovo rapporto (TAR Puglia n. 1212 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative stabilita dall’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, nel testo modificato dal D.L. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, non contrasta con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE e non richiede disapplicazione. Essa opera come proroga di natura tecnica, strumentale allo svolgimento delle gare e non al loro differimento, e si applica anche alle concessioni già oggetto di proroga tecnica disposta dal Comune. Il termine del 30 settembre 2027 costituisce limite massimo e non impedisce la cessazione anticipata ove le procedure si concludano prima. Ai sensi dell’art. 4, comma 7, legge n. 118/2022, l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente è legittima fino alla stipulazione dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative nel territorio del Comune di Ginosa, impugna le delibere di Giunta e la determinazione con cui l’amministrazione, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4480/2024, ha avviato la procedura selettiva per l’assegnazione di venti concessioni.

La ricorrente contesta in particolare la conferma della scadenza della propria concessione al 31 dicembre 2024, senza recepire la disciplina sopravvenuta. Con successivi motivi aggiunti estende il gravame ai verbali di gara e alla determinazione di aggiudicazione n. 733/2025, là dove questa fissa la proroga dell’occupazione al solo 15 settembre 2025. All’udienza del 25.06.2025 dichiara il sopravvenuto difetto di interesse per una parte delle domande.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari del Comune. Gli atti impugnati non sono meramente esecutivi del giudicato: l’attuazione della sentenza ha richiesto un’attività amministrativa nuova, le cui modalità non erano predeterminate, e come tale sindacabile. Non sussiste alcun onere di impugnazione degli atti presupposti, trattandosi di atti di indirizzo e di determinazioni non immediatamente lesive. Il ricorso non doveva essere notificato all’AGCM, che non è amministrazione resistente né controinteressata in senso formale.

Preso atto della dichiarazione della ricorrente, il Tribunale dichiara la parziale improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., escludendo da tale declaratoria la domanda sulla durata della proroga, che riguarda la posizione della concessionaria uscente e non il risultato dell’aggiudicazione.

Nel merito, la questione centrale è l’applicabilità dell’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022. La norma riferisce la proroga alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge sulla base di proroghe o rinnovi. Poiché il Comune aveva disposto la proroga tecnica fino al 31 dicembre 2024, la ricorrente era titolare di concessione in corso di validità e la disciplina sopravvenuta le è applicabile.

Il Collegio esclude ragioni di disapplicazione per contrasto con la direttiva 2006/123/CE e l’art. 49 TFUE. Il termine del 2027 opera come limite massimo, non come proroga automatica e generalizzata: ove le gare si concludano prima, i rapporti prorogati cessano anticipatamente, anche con motivata cessazione anticipata. La proroga è condizionata all’avvio effettivo delle procedure, attivabile dagli interessati in caso di inerzia, e si qualifica come proroga tecnica. Parimenti compatibile è l’art. 4, comma 7, che regola solo la fase di transizione tra vecchio e nuovo concessionario, senza ritardare le gare.

Da qui l’accoglimento nei limiti dell’interesse: il Comune avrebbe dovuto riconoscere l’estensione della concessione non solo fino al 15 settembre 2025, ma fino alla stipula dell’atto regolatorio del nuovo rapporto, fermo il limite del 30 settembre 2027. Gli atti sono annullati in parte qua; le spese sono integralmente compensate per la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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