Concorso e giurisdizione amministrativa sull’approvazione della nuova graduatoria (Cons. Stato n. 9926 del 10.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego privatizzato, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, prevista dall’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, non si limita alle contestazioni relative agli esiti delle prove o alla valutazione dei titoli, ma riguarda le procedure concorsuali nel loro complesso. Rientra pertanto nella giurisdizione amministrativa la domanda di annullamento del provvedimento con cui l’amministrazione approva la nuova graduatoria in esecuzione di un precedente annullamento giurisdizionale, poiché oggetto della controversia è la corretta esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, anche con riferimento agli effetti temporali dell’annullamento. Le questioni relative alla ritualità della decadenza per rinuncia restano devolute al giudice ordinario, mentre gli effetti di tale rinuncia rilevano nel processo amministrativo solo come circostanze incidenti sulla legittimazione a ricorrere.
Il Fatto
Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate, nel riesercizio del potere conseguente all’annullamento giurisdizionale di una precedente graduatoria, aveva approvato la nuova graduatoria di merito di una selezione pubblica per l’assunzione di dirigenti. Il provvedimento stabiliva che la graduatoria precedente non avrebbe prodotto ulteriori effetti dalla data di pubblicazione, faceva salvi gli effetti medio tempore prodotti in forza di alcune ordinanze del Consiglio di Stato e negava ogni diritto all’assunzione ai candidati che vi avevano rinunciato, in forma espressa o per fatti concludenti. Era stato altresì impugnato il successivo provvedimento con cui l’amministrazione aveva avviato l’assegnazione delle sedi ai soli nuovi vincitori.
Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, qualificando la contestazione come relativa a un atto datoriale successivo all’approvazione della graduatoria e, dunque, devoluta al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. Il candidato ha proposto appello, deducendo che oggetto del giudizio non erano le questioni sulla rinuncia all’assunzione, ma la legittimità dei provvedimenti adottati in esecuzione delle precedenti statuizioni giurisdizionali.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ribaltando la qualificazione operata dal TAR. La domanda del ricorrente non riguardava gli effetti connessi alla rinuncia precedentemente posta in essere, né un atto datoriale logicamente successivo all’approvazione della graduatoria. Essa investiva invece proprio la legittimità del provvedimento di approvazione della nuova graduatoria e, in particolare, la dedotta contrarietà dello stesso alle precedenti sentenze del giudice amministrativo e alle regole sulle procedure di assunzione.
La Corte ha osservato che la domanda involge questioni relative alla procedura concorsuale strumentale alla costituzione di un rapporto di lavoro dirigenziale e, segnatamente, all’approvazione della nuova graduatoria in aderenza alle statuizioni giudiziali intervenute. Tale domanda rientra quindi nella giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 63, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001, non potendosi limitare quella giurisdizione alle sole contestazioni relative agli esiti delle prove.
A sostegno di tale conclusione il Consiglio richiama il principio secondo cui la giurisdizione amministrativa “riguarda le procedure concorsuali tout court”, affermato da Cassazione civile, Sezioni unite, n. 18653 dell’8 luglio 2024. Il principio vale a maggior ragione nel caso di specie, ove la domanda di annullamento concerne la corretta esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo, anche con riferimento agli effetti temporali dell’annullamento.
Quanto alle questioni sulla ritualità della decadenza per rinuncia, il Consiglio ha precisato che esse sono già state sottoposte alla cognizione del giudice ordinario. I loro effetti sul contenzioso amministrativo rilevano non come oggetto della domanda, ma come circostanze incidenti sulla legittimazione a ricorrere, condizionata dall’esito dei giudizi civili sulla decadenza dall’impiego.
La Corte ha quindi accolto l’appello, dichiarato la giurisdizione amministrativa e annullato la sentenza di primo grado, rimettendo la causa al TAR Lazio ex art. 105, comma 1, c.p.a. Le spese del doppio grado sono state compensate, stante la natura meramente processuale delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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