Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 394 del 02.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta il persistente inadempimento dell’amministrazione all’obbligo nascente dal giudicato e, ove l’esecuzione spontanea non sia intervenuta, adotta i provvedimenti sostitutivi necessari. La nomina del commissario ad acta costituisce misura di esecuzione in via sostitutiva della parte non ancora eseguita del decisum, con assegnazione di un termine per l’adempimento. Quando l’incarico commissariale è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. L’integrale esecuzione di una parte del giudicato determina la cessazione della materia del contendere limitatamente a quella porzione, restando il ricorso accolto per il residuo.

Il Fatto

Con sentenza n. 271 del 22 maggio 2024 il Tribunale Ordinario di Sassari, Sezione Lavoro, accogliendo il ricorso di una docente, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscerle il contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023, per complessivi 1.500,00 euro, oltre interessi legali, e alla rifusione delle spese processuali.

Notificata la sentenza al Ministero e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e formatosi il giudicato, la ricorrente ha chiesto al TAR Sardegna la declaratoria di mancata ottemperanza e la condanna all’esecuzione, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione, dopo il deposito del ricorso, ha liquidato le spese legali in favore del procuratore antistatario, senza però corrispondere capitale e interessi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il Ministero ha parzialmente ottemperato alla sentenza, provvedendo alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Per questa parte il giudizio di ottemperanza non ha più ragione d’essere, con conseguente cessazione della materia del contendere.

Residua invece il mancato integrale pagamento di quanto statuito dal giudice del lavoro in punto di bonus annuale e di interessi. All’udienza camerale del 16 aprile 2025 la difesa dell’amministrazione ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, senza però fornire utili indicazioni per una soluzione bonaria della controversia.

Il Tribunale aveva già disposto, nella camera di consiglio del 26 marzo 2025, il rinvio della decisione al fine di favorire lo spontaneo adempimento dell’amministrazione intimata e la trattazione congiunta con cause connesse. Alla scadenza del termine assegnato l’esecuzione non era stata completata.

Accertato il perdurante inadempimento, il Collegio accoglie l’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva. Quale commissario è nominato il Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro Dirigente dell’Ufficio, e con termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo ad alcun compenso commissariale.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’amministrazione soccombente, liquidate tenendo conto della serialità della causa e distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *