Graduatorie ad esaurimento, il reinserimento richiede apposita domanda (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23021 del 22.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento per omessa presentazione della domanda di permanenza non è definitiva, ma il reinserimento è subordinato alla presentazione di un’apposita domanda, da effettuarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento successivo a quello in cui è stato disposto il depennamento. Il ricorso giurisdizionale non può valere quale domanda di reinserimento, essendo a tal fine irrilevante la sua proposizione oltre il termine di aggiornamento. La cancellazione non richiede le garanzie procedimentali della legge n. 291/1990, estranea agli atti privatistici non espressione di potestà autoritativa, quali sono le graduatorie permanenti. La relativa doglianza, se prospetta questioni nuove implicanti accertamenti di fatto non sottoposte ai giudici di merito, è inammissibile.

Il Fatto

La ricorrente era stata cancellata dalle graduatorie ad esaurimento per le classi di concorso Scuola dell’infanzia e Scuola primaria per non aver presentato la domanda di permanenza. In occasione dell’aggiornamento relativo al triennio 2014/2017 chiedeva di essere reinserita, ma senza presentare alcuna domanda. Il Tribunale adito respingeva il ricorso; la Corte d’appello confermava la decisione, rilevando che il reinserimento avviene “a domanda” e che quella domanda non era stata proposta né prima né dopo la scadenza del termine per l’aggiornamento.

La Corte territoriale escludeva inoltre che il ricorso giurisdizionale, depositato il 16.3.2016, potesse valere come domanda di reinserimento, essendo intervenuto dopo la scadenza del termine. Avverso tale pronuncia la ricorrente proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.

La Motivazione della Corte

Il motivo denunciava violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia su un motivo di appello e violazione dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004, convertito in legge n. 143/2004. La ricorrente assumeva l’illegittimità della cancellazione automatica e definitiva dalle GAE, nonché l’errore nel desumere l’esclusione dalla graduatoria da una volontà ricavata solo dal silenzio o dall’inerzia degli interessati.

La Corte dichiara il motivo in parte inammissibile e in parte infondato. Quanto alla dedotta omessa pronuncia, rileva che non è configurabile un vizio dell’art. 112 cod. proc. civ. a fronte di una decisione assorbente, qual era nella specie l’accertata mancanza della domanda di reinserimento; il motivo difetta inoltre dell’onere di specifica indicazione degli atti processuali richiamati.

Nel merito, il giudice di legittimità richiama il disposto dell’art. 1, comma 1 bis, del d.l. n. 97/2004: la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell’interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l’aggiornamento; la mancata presentazione comporta la cancellazione, ma è consentito il reinserimento, sempre a domanda e entro il medesimo termine, con recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione.

La Corte osserva che la conseguenza della cancellazione non è assoluta, ma temperata dalla possibilità di chiedere il reinserimento in occasione degli aggiornamenti successivi. Nel caso concreto il giudice di merito aveva accertato che nessuna domanda era stata presentata neppure in tale occasione e che alla data del ricorso il termine era già decorso. La ricorrente, che non contesta in punto di fatto questa ricostruzione, si limita a sostenere l’inutilità della domanda, tesi contraria alla espressa previsione di legge.

La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. VI, n. 3658 del 2014; Cons. Stato, sez. VI, n. 3323 del 2017; Cons. Stato, sez. VI, n. 5281 del 2017), secondo cui la cancellazione non preclude l’ottenimento del reinserimento a seguito di nuova domanda tempestiva, con conservazione del punteggio. Quanto alle garanzie procedimentali invocate, la Corte esclude il richiamo alla legge n. 291/1990, inapplicabile agli atti privatistici non espressione di potestà autoritativa, quali le graduatorie permanenti, come affermato dalle Sezioni Unite n. 16756 del 2014 e n. 25773 del 2015. Il ricorso è pertanto rigettato; nulla sulle spese per il mero atto di costituzione del Ministero, con attestazione dei presupposti per il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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