Vittime del dovere: serve la concretizzazione del rischio tipico del soccorso (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16669 del 22.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’attribuzione dello status di vittima del dovere ex art. 1, comma 563, legge n. 266/2005, non è sufficiente che le lesioni siano state riportate in occasione di una delle attività tipizzate dalla norma, tra cui le operazioni di soccorso. È necessario che l’evento da cui è scaturita la lesione costituisca concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato tipico di quella attività, non essendo la nozione di causa ricostruibile in senso puramente naturalistico. Non integra tale requisito la caduta dal cancello quale frutto di autonomo dinamismo corporeo del soccorritore, estranea al rischio tipico dell’intervento, che si identifica nella possibilità di subire le conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui versa il beneficiario del soccorso.

Il Fatto

Un vigile del fuoco, inviato in soccorso di un cane rimasto incastrato in un cancello, nel valicare la cancellata cadeva rovinosamente riportando lesioni a un ginocchio. Invocando l’art. 1, commi 563 e 564, legge 23/12/2005, n. 266 e gli artt. 1 e 6 d.P.R. 07/07/2006, n. 243, adiva il Tribunale di Brindisi, sezione lavoro, per il riconoscimento dello status di soggetto equiparato a vittima del dovere e dei conseguenti benefici.

Il Tribunale rigettava la domanda per prescrizione. La Corte d’Appello di Lecce, sezione lavoro, dichiarava l’imprescrittibilità dello status ma rigettava nel merito l’appello. Il lavoratore ricorreva per cassazione con un unico motivo ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ.; il Ministero dell’Interno resisteva con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La questione giuridica concerne i presupposti per ascrivere alla categoria delle vittime del dovere i soggetti infortunati in azioni di soccorso. Il Collegio muove dal più recente orientamento di Cass. 24/12/2024, n. 34299, cui intende dare continuità.

La nozione di operazione di soccorso ex art. 1, comma 563, lett. d), legge n. 266/2005 va modulata su quella degli artt. 3 e 4, legge n. 466/1980, stante l’assimilazione operata dalla norma tra gli altri dipendenti pubblici e i soggetti di cui all’art. 3 della citata legge. Ne deriva che l’operazione può configurarsi sia nell’espletamento di compiti istituzionalmente finalizzati all’aiuto di chi versa in pericolo imminente, sia in presenza di un’improvvisa situazione di pericolo sorta nello svolgimento di compiti che istituzionalmente non hanno tale finalità.

Non ogni lesione riportata in un’operazione di soccorso vale però a guadagnare lo status. La nozione di causa è eminentemente normativa e va ricostruita in base allo scopo della norma (cfr. Cass. S.U. n. 13246 del 2019; Cass. n. 8429 del 2024). Poiché l’art. 1, legge n. 466/1980 richiede che le lesioni derivino da rischi specificamente attinenti alle operazioni di soccorso, anche gli eventi di cui alla lett. d) dell’art. 1, comma 563, devono dipendere da rischi specificamente attinenti a tali attività (cfr. Cass. n. 29204 del 2021).

Diversamente argomentando, la ratio dell’assimilazione si smarrirebbe e gli altri dipendenti pubblici godrebbero di un trattamento di favore, con possibili dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3, comma 1, Cost.. Fermo che il tratto differenziale rispetto al comma 564 risiede nell’elencazione di attività ritenute ex se pericolose, senza necessità di un rischio ulteriore rispetto a quello insito nelle ordinarie funzioni (cfr. Cass. S.U. n. 10791 del 2017), il riconoscimento dello status esige che le lesioni derivino da eventi che concretizzino la speciale pericolosità e il rischio qualificato tipico di quelle attività.

Nel caso concreto, pur essendo l’infortunio intervenuto nell’ambito dell’operazione di soccorso, la caduta dal cancello, frutto di un autonomo dinamismo corporeo, non costituisce concretizzazione del rischio tipico dell’operazione, identificandosi quest’ultimo nella possibilità che il soccorritore subisca le conseguenze della situazione di pericolo imminente in cui si trova il beneficiario dell’intervento. Il ricorso principale è respinto; il ricorso incidentale, condizionato, è dichiarato assorbito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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