Rapporto di lavoro con i giudici di pace e inapplicabilità dell’art. 2126 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 23023 del 22.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La fattispecie di cui all’art. 2126, primo comma, cod. civ. postula l’esistenza di un accordo, nullo o annullato, diretto a costituire un rapporto di lavoro subordinato e che abbia avuto esecuzione. Essa non è configurabile in difetto di consenso delle parti, neppure manifestato per comportamenti concludenti, né quando il consenso non sia diretto a costituire un rapporto subordinato. L’eventuale utilità ricavata da un soggetto pubblico dalla prestazione non integra di per sé un rapporto di lavoro con quel soggetto, se il rapporto si è svolto ed è stato retribuito da altro soggetto. Le valutazioni e i giudizi restano fuori dall’ambito del principio di non contestazione, che riguarda i fatti storici.

Il Fatto

Il ricorrente aveva convenuto in giudizio il Ministero della giustizia, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e una ditta individuale, rivendicando l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e chiedendo il pagamento delle relative spettanze. Secondo la prospettazione, la prestazione si era svolta nell’interesse del Ministero, nell’ambito dell’organizzazione dell’ufficio del giudice di pace.

I giudici di merito avevano escluso l’esistenza del rapporto con il Ministero, ravvisando che il rapporto era intercorso direttamente con i giudici di pace, che corrispondevano il compenso. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 2126 cod. civ. e il mancato rilievo della mancata contestazione dei fatti costitutivi della domanda.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta il primo motivo, che invocava l’applicazione dell’art. 2126 cod. civ. in presenza di un rapporto di fatto con il Ministero. Il rilievo è respinto: la sentenza impugnata, riconoscendo l’esistenza di un rapporto diretto con i giudici di pace, ha evidentemente escluso che tale rapporto intercorresse con il Ministero, con la conseguenza che non vi è luogo a discutere dell’applicazione della norma sulla prestazione di fatto.

La Corte richiama il principio di Cass. 6 giugno 2007, n. 13279, secondo cui la fattispecie dell’art. 2126 cod. civ. implica un accordo, nullo o annullato, diretto a costituire un rapporto di lavoro subordinato e che abbia avuto esecuzione; essa non è configurabile in difetto di consenso, neppure manifestato mediante comportamenti. Nel caso concreto, l’esistenza di un siffatto accordo con il Ministero è stata esclusa dalla Corte di merito, che ha ravvisato il rapporto con i giudici di pace personalmente e ha valorizzato il dato che erano costoro a pagare il corrispettivo.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo dichiara inammissibile sotto un duplice profilo. Anzitutto manca la precisa indicazione dei fatti la cui mancata contestazione sarebbe stata mal valutata, con violazione del principio di specificità di cui all’art. 366 cod. proc. civ.. Inoltre, le circostanze evocate non sono fatti storici ma l’esito del giudizio, ovvero l’esistenza del rapporto rivendicato: valutazioni e giudizi restano estranei al principio di non contestazione, come affermato da Cass. 30 gennaio 2024, n. 2844 e Cass. 5 marzo 2020, n. 6172.

L’insistenza sull’utilità tratta dal Ministero e sull’inserimento di fatto nell’organizzazione della cancelleria attiene al merito e non può essere rivalutata in sede di legittimità, richiamandosi Cass. Sez. Un. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. Sez. Un. 25 ottobre 2013, n. 24148. Anche la deliberazione del Consiglio Superiore della Magistratura è richiamata in modo equivoco e senza riproduzione del documento, con ulteriore difetto di specificità.

Il ricorso è pertanto dichiarato complessivamente inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e distrazione delle spese in favore del difensore per la posizione della ditta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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