Compensazione delle spese nel giudizio di ottemperanza e pagamento parziale (Cass. civ. Sez. V n. 26931 del 15.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice che dichiari la cessazione della materia del contendere sul presupposto dell’avvenuto pagamento è tenuto a pronunciarsi sulla contestazione relativa all’integrale adempimento dell’obbligo, non potendo limitarsi a dare atto del bonifico senza verificare le voci di spesa effettivamente dovute. La compensazione delle spese processuali richiede, nel processo tributario, l’espressa indicazione delle gravi ed eccezionali ragioni che la giustificano: una formula meramente di stile, che richiama la peculiarità della controversia o l’equità, è insufficiente, soprattutto quando una parte risulta interamente vittoriosa secondo la soccombenza virtuale. Il sindacato di legittimità è pertanto ammissibile sia sull’an del pagamento sia sulla motivazione della compensazione.
Il Fatto
L’agente della riscossione notificava al contribuente un preavviso di fermo per il ritenuto mancato pagamento di proventi da reddito di capitali, ai fini Irpef per l’anno 2013. Il contribuente, assistito dai propri difensori, otteneva in appello il pieno riconoscimento delle proprie ragioni con l’annullamento dell’atto e la liquidazione delle spese in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Notificata la sentenza all’Amministrazione finanziaria e rimasto inadempiuto il versamento, i difensori notificavano intimazione di pagamento per Euro 775,00 e quindi introducevano il giudizio di ottemperanza innanzi alla CTR. L’Ente impositore si costituiva deducendo di aver corrisposto Euro 746,00. I ricorrenti contestavano il carattere parziale del pagamento, intervenuto solo dopo l’introduzione del giudizio, e chiedevano la liquidazione delle spese. La CTR dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denuncia la violazione degli art. 2697 c.c. e art. 91 c.p.c.: il pagamento di Euro 746,00 non coprirebbe le spese di copia e di notifica della sentenza e dell’intimazione, pur effettivamente sostenute e indicate nel procedimento ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992. L’Amministrazione eccepisce l’inammissibilità della censura perché vertente su un apprezzamento di fatto sulle spese. La Corte respinge l’eccezione: il giudice dell’ottemperanza non ha espresso alcun giudizio sull’ammontare delle spese né ha chiarito quali voci ritenesse non riconoscibili, onde la critica è ammissibile.
Nel merito, la CTR ha dato atto della regolare messa in mora e della produzione delle pronunce da cui dipendeva il diritto al pagamento, limitandosi poi a constatare il bonifico del 16.10.2019. Non si è pronunciata, tuttavia, sulla doglianza del pagamento parziale. Il motivo è quindi fondato e va accolto.
Il secondo motivo investe la compensazione delle spese disposta con la formula secondo cui la peculiarità della controversia, le ragioni della decisione e motivi di equità la giustificherebbero. L’eccezione di inammissibilità dell’Amministrazione non regge: la censura sulla compensazione motivata con mere ragioni di stile è consentita.
La Corte richiama il principio per cui l’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 156 del 2015, si applica a tutti i processi pendenti al 1° gennaio 2016 in virtù del tempus regit actum, con l’onere per il giudice di indicare espressamente le gravi ed eccezionali ragioni (Cass. sez. V n. 17683 del 2026). Tali ragioni devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia e non possono risolversi nel mero riferimento alla peculiarità della materia (Cass. sez. VI-V n. 11217 del 2016); l’art. 92, secondo comma, c.p.c. non è soddisfatto da un richiamo all’equità non altrimenti specificato (Cass. sez. L n. 21521 del 2010) né da formule generiche inidonee al controllo (Cass. sez. VI-V n. 22310 del 2017). La motivazione della CTR è tanto sintetica da risultare solo formalmente presente, senza le ragioni gravi ed eccezionali a fronte di una parte interamente vittoriosa. Il motivo è fondato.
Il ricorso è accolto, con cassazione della decisione impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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