Definizione agevolata della lite e caducazione delle pronunce non passate in giudicato (Cass. civ. Sez. V n. 26932 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il perfezionamento della definizione agevolata della lite tributaria determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei gradi precedenti e non passate in giudicato, che diventano inidonee ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale. L’art. 1, comma 196, legge n. 197 del 2022 impone che gli effetti della definizione prevalgano su quelli delle pronunce giurisdizionali non definitive anteriori all’entrata in vigore della legge. L’art. 1, comma 195, legge n. 197 del 2022 richiede una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia autonoma, intendendosi quella relativa a ciascun atto impugnato. Ne consegue che la definizione della lite sull’avviso societario non esplica effetti nel giudizio concernente l’atto conseguenziale relativo alle ritenute, salvo che la relativa sentenza abbia perso efficacia per effetto della definizione stessa.

Il Fatto

Una società riceveva un avviso di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva per l’anno 2015, con disconoscimento di costi e contestazione di utili extra-bilancio. La CTP di Vicenza annullava l’atto; la CGT di secondo grado del Veneto respingeva l’appello dell’Agenzia. In pendenza del termine per il ricorso in cassazione, la società presentava domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, commi 186 ss., legge n. 197 del 2022.

Con distinto avviso, sempre per il 2015, l’Agenzia recuperava maggiori ritenute quale sostituto d’imposta dei soci: un primo rilievo sugli utili extra-bilancio imputati pro quota, un secondo sulle ritenute non operate sugli utili corrisposti a una socia. La CTP annullava anche questo atto ritenendo assorbente l’annullamento del presupposto. La CGT del Veneto accoglieva parzialmente l’appello, riconoscendo l’efficacia riflessa del giudicato sul primo giudizio. L’Agenzia ricorreva in cassazione.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo denuncia violazione dell’art. 1, commi dal 186 al 205, legge n. 197 del 2022 e degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. L’Agenzia deduce che la definizione riguardava solo l’avviso societario e che la sentenza d’appello aveva impropriamente attribuito efficacia di giudicato alla pronuncia sul presupposto.

La Corte ritiene il motivo fondato. La definizione agevolata estingue il giudizio alla sola condizione del deposito della domanda e della prova del pagamento, senza attendere il termine per il diniego, come affermato da Cass. 8707/2026, Cass. 34434/2025, Cass. 16240/2024 e Cass. 5534/2024. La Corte costituzionale n. 189 del 2024 ha dichiarato non fondate le questioni sull’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022.

Al perfezionamento consegue, da un lato, la caducazione di tutte le pronunce non passate in giudicato e, dall’altro, l’inidoneità delle stesse ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale, diversa da quella limitata all’accertamento del venir meno dell’interesse alla prosecuzione (cfr. Cass. 33486/2018, Cass. 8782/2017, Cass. 13854/2004). La sentenza della CGT del Veneto n. 1124/2022 non può quindi esplicare efficacia nel presente giudizio, essendo ogni sua efficacia venuta meno per effetto della definizione.

La Corte esclude poi che la domanda presentata nel giudizio presupposto valga anche in quello sulle ritenute. La contribuente era attinta da due distinti avvisi e, anche in presenza di atti collegati, doveva presentare distinte domande: l’art. 1, comma 195, legge n. 197 del 2022 lo prevede espressamente. Né vale obiettare che il giudice dell’atto conseguenziale possa utilizzare accertamenti compiuti sul presupposto: la CGT ha fatto espresso riferimento all’efficacia riflessa del giudicato senza entrare nel merito della pretesa e senza considerare la domanda di definizione intervenuta prima del passaggio in giudicato.

Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla CGT del Veneto in diversa composizione per nuovo esame, con regolazione delle spese a norma degli artt. 385, terzo comma, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 385 c.p.c.

Tutte le 86 sentenze sull'art. 385 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *