Aree non idonee FER e improcedibilità dell’istanza di screening VIA (TAR Sardegna n. 1191 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione regionale di non idoneità di un’area all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico, né giustificare un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza di screening VIA. Il criterio di prevalenza dell’area non idonea, dettato dall’art. 1, comma 7, l.r. Sardegna n. 20/2024, è costituzionalmente legittimo solo se inteso come impossibilità di accedere alla procedura autorizzatoria semplificata, restando la decisione affidata al singolo procedimento di autorizzazione. La pubblica amministrazione deve svolgere una valutazione concreta e differenziata del progetto, bilanciando tutela del paesaggio e sviluppo delle energie rinnovabili. È illegittimo l’atto che riconosca rilievo ostativo al solo dato della parziale occupazione di aree ritenute non idonee.

Il Fatto

La società ricorrente ha presentato istanza per l’avvio del procedimento di screening VIA relativo a un progetto di impianto fotovoltaico di potenza pari a 15 MW, integrato da un sistema di accumulo elettrochimico di 5 MW, da realizzare in un Comune della Sardegna settentrionale, in parte all’interno di un agglomerato industriale.

Dopo una prima sospensione determinata dall’entrata in vigore della legge regionale c.d. moratoria n. 5/2024, il competente Servizio regionale ha disposto il riavvio del procedimento in applicazione della sopravvenuta l.r. n. 20/2024 e ha quindi comunicato l’improcedibilità dell’istanza. La determinazione si fondava sulla sola localizzazione di parte del progetto in aree qualificate non idonee dall’Allegato A alla legge regionale, con prevalenza del criterio di inidoneità ai sensi dell’art. 1, comma 7. La ricorrente ha impugnato l’atto, deducendo vizi propri e illegittimità derivata dalla incostituzionalità della normativa regionale e dal suo contrasto con il diritto eurounitario.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto affrontato il profilo dell’interesse al ricorso. La sopravvenuta pronuncia della Corte costituzionale n. 184 del 16 dicembre 2025 e la dichiarata volontà regionale di riavviare il procedimento non hanno fatto venir meno l’interesse: permane infatti l’efficacia del provvedimento di improcedibilità, che ostacola il conseguimento del bene della vita richiesto.

Nel merito, il giudice ha ritenuto fondata e assorbente la censura di illegittimità costituzionale della l.r. n. 20/2024, nella parte in cui imponeva divieti inderogabili nelle aree qualificate non idonee e sanciva la prevalenza del criterio di inidoneità anche per i progetti ricadenti in parte in area idonea e in parte in area non idonea. Richiamando le proprie precedenti pronunce, il TAR ha osservato che la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 5, l.r. n. 20/2024 per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost., in relazione ai principi di massima diffusione delle rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE e all’art. 20 d.lgs. n. 199/2021, nonché agli artt. 3 e 4 dello statuto speciale. L’inidoneità non può mai tradursi in un divieto assoluto e aprioristico.

Il Collegio ha poi richiamato il principio secondo cui l’autonomia regionale nella individuazione delle aree non deve prestarsi allo strappo legislativo volto a ostacolare gli impianti sul territorio, in contrasto con l’esigenza di sviluppo delle energie rinnovabili. Da tale assetto discende che la non idoneità dell’area non può fondare un provvedimento definitivo di improcedibilità, essendo la norma applicata stata espunta dall’ordinamento con efficacia ex tunc.

Quanto all’art. 1, comma 7, l.r. 20/2024, il TAR ha recepito l’interpretazione costituzionalmente orientata: la parziale insistenza su area non idonea comporta soltanto l’impossibilità di accedere alla procedura semplificata, mentre la decisione definitiva va assunta all’esito del singolo procedimento, valutando in concreto il rapporto tra le aree e bilanciando protezione della natura e riduzione delle fonti inquinanti.

Ne è derivata l’illegittimità dell’atto impugnato, adottato senza alcuna valutazione concreta e differenziata e attribuendo rilievo ostativo al solo dato localizzativo. Il ricorso è stato pertanto accolto, con annullamento del provvedimento e effetto conformativo che impone alla Regione di riattivare il procedimento secondo le modalità indicate dalla Corte costituzionale. Spese compensate per la novità e complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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