Il silenzio della Regione sulle tariffe socio-sanitarie è illegittimo (TAR Lombardia n. 4110 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, ex art. 2 legge n. 241/1990, sussiste anche in relazione a procedimenti ad iniziativa d’ufficio e aventi ad oggetto l’adozione di atti amministrativi generali, di pianificazione o di programmazione, qualora la legge imponga comunque di provvedere. Il rito avverso il silenzio-inadempimento non è precluso da tale natura degli atti, purché sia individuabile un interesse legittimo differenziato e qualificato in capo al richiedente e la discrezionalità dell’amministrazione non investa l’an del provvedere. La determinazione idonea a interrompere l’inerzia è solo quella che conclude il procedimento con valenza dispositiva, non l’atto soprassessorio o interlocutorio.
Il Fatto
Una società, gestore di Residenze Sanitarie Assistenziali accreditate e convenzionate con il Servizio Sanitario Regionale, tra cui nuclei dedicati a pazienti affetti da Alzheimer, diffidava la Regione a provvedere, entro trenta giorni, all’aggiornamento delle tariffe socio-sanitarie e alla definizione di tariffe ad hoc che ponessero integralmente a carico del SSR i costi assistenziali non autosufficienti, come da giurisprudenza della Cassazione invocata.
Rimanendo l’ente inerte, la società proponeva ricorso avverso il silenzio, ex artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. La Regione si costituiva, eccependo l’inammissibilità del ricorso per insussistenza di un obbligo di provvedere e per genericità dell’istanza, e nel merito l’infondatezza della pretesa, evidenziando l’avvio di un’attività programmatoria in materia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha accolto il ricorso, richiamando l’orientamento costante per cui il rito sul silenzio è lo strumento rimediale per la violazione dell’obbligo di agire in via provvedimentale sancito dall’art. 2 legge n. 241/1990, regola riconducibile ai canoni di trasparenza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. In presenza di una formale istanza, l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento anche se la ritiene infondata, non potendo rimanere inerte.
Quanto all’eccezione di inammissibilità, il TAR ha escluso una preclusione “teorica” all’esperibilità del rito per atti amministrativi generali, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e del C.G.A.R.S. che ne afferma l’ammissibilità quando si possano individuare interessi legittimi differenziati e il procedimento officioso riguardi attività dovuta nell’an, ancorché discrezionale nel quomodo. Nella specie, la normativa statale (art. 8-sexies d.lgs. n. 502/1992) e regionale (l.r. Lombardia n. 33/2009) impone alla Regione di determinare e aggiornare le tariffe, con la conseguenza che l’inerzia non è sindacabile solo se la discrezionalità investe l’an, circostanza esclusa nel caso di specie.
Il Collegio ha rimarcato come la mera prospettazione programmatoria contenuta in una delibera regionale, che rinviava le determinazioni a uno specifico successivo provvedimento, configuri atto soprassessorio non idoneo a interrompere l’inerzia. Ha inoltre rilevato la contraddittorietà della difesa regionale, che contestava sia l’ingerenza nelle scelte discrezionali sia l’eccessiva genericità dell’istanza.
Alla luce di ciò, la Corte ha ordinato alla Regione Lombardia di provvedere sull’istanza con provvedimento espresso entro il termine perentorio di novanta giorni, con nomina di un Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, e ha trasmesso la sentenza alla Corte dei Conti ai sensi dell’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990.
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Nota della Redazione
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