La voltura dell’AUA presuppone il titolo di gestore dell’impianto (TAR Molise n. 403 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La voltura dell’autorizzazione unica ambientale costituisce l’atto finale di un procedimento complesso e non può essere pretesa in via autonoma, prima del perfezionamento del trasferimento della gestione dell’impianto. La qualità di gestore, ai sensi dell’art. 2, lett. d), d.P.R. n. 59/2013, presuppone il potere decisionale sull’esercizio dello stabilimento, che deriva da un titolo giuridico conferito dal proprietario. Il soggetto privo di tale titolo non è legittimato a richiedere la voltura, e l’Amministrazione che si astenga dal richiederla non commette inadempimento dell’accordo, ma tiene una condotta conforme ai principi di legalità e buon andamento. La pretesa di imporre un facere non conforme a legge va respinta, anche quando l’accordo preveda l’assunzione degli oneri economici in capo all’ente pubblico.
Il Fatto
Un consorzio per lo sviluppo industriale ha gestito per anni, in forza di una convenzione del 1999, l’area PIP di un comune molisano, comprensiva di un impianto di depurazione. Ritenuta insostenibile la gestione sotto il profilo finanziario, il consorzio ha chiesto la declaratoria di inefficacia della convenzione.
Nel 2024 le parti hanno definito la vicenda con un accordo transattivo: il comune si è impegnato al ripianamento delle perdite e a rientrare, dal 01.01.2025, nella gestione tecnico-amministrativa dell’area, assumendo tutti i costi. Il consorzio ha quindi sollecitato la voltura dell’AUA del depuratore. Il comune, con nota del 19.02.2026, ha opposto la necessità dell’assenso della comunità montana, proprietaria dell’impianto. Di qui il ricorso per l’accertamento dell’inadempimento e la condanna all’esecuzione, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Il contratto d’area del 1999 rientra nel modulo dell’art. 11 legge n. 241/1990, la convenzione attuativa in quello dell’art. 15. Quanto all’accordo dell’11.07.2024, esso è una transazione extragiudiziaria e non un atto meramente esecutivo dei precedenti accordi. Richiamando le Sezioni Unite n. 2546 del 2011, il TAR riconosce comunque la giurisdizione esclusiva, trattandosi di accordo sostitutivo riconducibile agli artt. 11, comma 5, e 15.
Nel merito, il ricorso è infondato. La tesi del consorzio muove da una lettura parziale della disciplina di settore. L’AUA inerisce alla gestione di un impianto e la sua voltura presuppone l’effettivo trasferimento della qualifica di gestore. Il comune non è proprietario dell’impianto né è stato autorizzato dal proprietario a subentrare: non detiene, dunque, il potere decisionale richiesto dall’art. 2, lett. d), d.P.R. n. 59/2013. Il titolo per gestire permane in capo al consorzio.
Il Collegio ricostruisce la sequenza degli adempimenti: atto di disposizione dell’ente proprietario che risolva il rapporto con il gestore uscente e affidi la gestione al nuovo soggetto; costituzione del titolo giuridico attestante la disponibilità dell’area; verbale di consegna o trasferimento sottoscritto dai tre soggetti; solo infine la comunicazione di subentro e la richiesta di voltura alla Provincia. La procedura semplificata non può prescindere dalla legittimità del titolo che determina la modificazione soggettiva.
Il comune ha correttamente interpretato l’accordo, che al punto 8 prevede lo scenario della mancata adesione della comunità montana: in tal caso il consorzio mantiene la titolarità formale dei rapporti, mentre il comune sostiene gli oneri economici. È quanto accaduto. L’inerzia è in parte imputabile allo stesso consorzio, che in oltre un anno non ha attivato il proprietario per ottenere l’assenso presupposto. La condotta comunale è di doverosa prudenza, non di inadempimento.
Le domande rivolte alla Regione e alla comunità montana sono dichiarate inammissibili per difetto di specifico petitum e di specifica causa petendi. Il ricorso è respinto; le spese sono compensate in ragione della particolarità del caso.
Nota della Redazione
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