Porti turistici soggetti alla direttiva servizi e necessaria gara (TAR Sardegna n. 1292 del 27.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime relative ai porti turistici rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE. Nella nozione di servizi portuali, esclusa dal considerando n. 21, non sono compresi i porti turistici e le concessioni di specchi d’acqua per l’installazione di pontili destinati all’ormeggio di imbarcazioni da diporto. L’amministrazione che rigetta l’istanza di concessione presentata dal gestore uscente ai sensi del d.P.R. n. 509/1997 non viola l’art. 10-bis l. n. 241/1990, quando il preavviso di rigetto abbia già esposto il motivo poi formalizzato. La procedura avviata su istanza di parte, priva di criteri e termini fissati dall’ente pubblico, non garantisce i principi di parità di trattamento, trasparenza e massima partecipazione; essa è pertanto incompatibile con il diritto eurounitario e con l’art. 37 cod. nav. interpretato in conformità ad esso.

Il Fatto

La ricorrente gestiva il porto turistico di Villasimius in forza di concessione risalente al 2001, rilasciata dalla competente autorità marittima. Nel luglio 2018 ha chiesto alla Regione il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima di lunga durata per il completamento funzionale del porto, attivando il procedimento ad evidenza pubblica previsto dal d.P.R. n. 509/1997.

La Regione ha comunicato i motivi ostativi, indicando l’attesa dei decreti legislativi di apertura del settore alla concorrenza. Non avendo l’amministrazione concluso il procedimento, la società ha proposto ricorso avverso il silenzio. Sopravvenuto il provvedimento di diniego, lo ha impugnato deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, l’inapplicabilità della direttiva servizi alle strutture per la nautica da diporto e l’erroneità dell’esclusione delle ipotesi di ampliamento dall’ambito del d.P.R. n. 509/1997. Si sono costituiti la Regione, il Ministero e l’Agenzia del Demanio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del Demanio, che non ha adottato gli atti impugnati. Circoscrive poi il thema decidendum alle conclusioni rassegnate nel ricorso e in via subordinata, escludendo la pretesa di sottrarre l’intervento al procedimento previsto dal regolamento, perché incoerente con l’istanza stessa.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Dal preavviso di rigetto emergeva già la riconduzione della concessione alla direttiva 2006/123/CE e alla giurisprudenza dell’Adunanza plenaria; la ricorrente aveva contestato proprio tale profilo nelle controdeduzioni. Il contraddittorio procedimentale è dunque stato rispettato.

Sul nucleo della controversia, il Tribunale aderisce all’orientamento che include i porti turistici nell’ambito applicativo della direttiva servizi. Richiama la decisione del Cons. Stato, sez. VII, n. 8236 del 2025, secondo cui i servizi portuali esclusi non comprendono i porti turistici e le concessioni per l’installazione di pontili, e la giurisprudenza di primo grado conforme. La Sezione ribadisce una propria precedente pronuncia, che già aveva qualificato la concessione del porto turistico come risorsa scarsa soggetta all’art. 12 della direttiva, con conseguente necessità di selezione.

Anche il profilo della compatibilità della procedura ex d.P.R. n. 509/1997 con il diritto europeo è respinto. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa che stigmatizza il ricorso al modello dell’art. 37 cod. nav. per l’affidamento delle concessioni demaniali: l’iter avviato su domanda del privato non assicura pubblicità adeguata né criteri imparziali e trasparenti predeterminati dall’amministrazione. La posizione del gestore uscente non è neutra rispetto a un progetto di ampliamento del bene che già gestisce, in scadenza al momento dell’istanza.

La Regione ha quindi correttamente rigettato la richiesta. Il ricorso è dichiarato in parte inammissibile per difetto di interesse e in parte rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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