Dimensionamento scolastico regionale, sindacato limitato a errori palesi e irrazionalità (TAR Campania n. 2746 del 02.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti di programmazione della rete scolastica costituiscono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se affetti da errori palesi o da profili di manifesta irrazionalità o irragionevolezza. Il dimensionamento scolastico si realizza mediante un procedimento complesso, articolato su base territoriale, che coinvolge Regione, Città Metropolitana, Comuni e istituzioni scolastiche secondo le Linee guida regionali. Il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale che recepisce il piano regionale di dimensionamento costituisce l’ultimo atto di tale iter e si colloca in una fase di carattere meramente esecutivo, non richiedendo una nuova e autonoma valutazione di legittimità delle scelte regionali. I limiti numerici degli alunni per l’autonomia scolastica non si applicano alle operazioni di accorpamento tra istituti.
Il Fatto
I ricorrenti, insegnanti e personale A.T.A. in servizio presso gli istituti interessati dal dimensionamento, nonché genitori degli alunni iscritti, impugnavano la delibera della Giunta Regionale della Campania con cui era stato approvato il piano di dimensionamento della rete scolastica per l’anno 2023/2024, nella parte relativa all’accorpamento di un istituto comprensivo del Comune di Napoli. Unitamente alla delibera regionale n. 690/2022 erano impugnate la successiva delibera integrativa n. 7/2023, la delibera della Giunta Municipale n. 535/2022 e il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale che aveva recepito il piano, con effetto dal 1° settembre 2023.
I ricorrenti denunciavano vizi procedimentali e di istruttoria: l’anticipazione della delibera regionale rispetto alla proposta comunale, l’omesso coinvolgimento della Città Metropolitana e delle organizzazioni sindacali, il superamento dei limiti numerici previsti dalle Linee guida e il recepimento acritico da parte dell’USR. Si costituivano la Regione, il Comune di Napoli, la Città Metropolitana e il Ministero dell’Istruzione, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dato atto dell’estinzione parziale del giudizio per la rinuncia al ricorso notificata e depositata da una ricorrente in data 17 gennaio 2025. Nel merito, ha respinto le censure, ritenendole infondate e considerandole unitariamente.
Il Tribunale ha ricostruito l’iter delineato dalle Linee guida regionali approvate con deliberazione di Giunta n. 282/2022: ai Comuni spetta una funzione propositiva verso la Città Metropolitana, fondata sulla preventiva acquisizione delle proposte degli istituti e sulla concertazione territoriale; alla Regione competono gli indirizzi e l’approvazione definitiva del piano, con successiva trasmissione all’USR, cui è demandato il parere di coerenza.
Quanto ai vizi procedimentali, il Collegio ha rilevato che il provvedimento regionale era stato adottato previa interlocuzione con le istituzioni scolastiche e gli enti locali. La richiesta di proposte ai dirigenti scolastici, peraltro non vincolanti, e la trasmissione della proposta comunale avevano preceduto l’adozione definitiva. La mancata concertazione sindacale è stata esclusa perché le Linee guida prevedono tale coinvolgimento per la programmazione dell’offerta formativa e non per il dimensionamento. La modifica dell’Allegato A, inserita dopo la restituzione della delibera all’ufficio proponente, è stata ritenuta legittima in quanto richiamava la delibera comunale e la proposta assessorile.
Sul decreto dell’USR, il Tribunale ha escluso il dedotto difetto di istruttoria: esso aveva recepito sia la delibera regionale sia quella integrativa n. 7/2023, adottata a seguito delle osservazioni rese dallo stesso Ufficio. La fase valutativa si era già esaurita con le note dell’USR, confluite nella delibera integrativa, talché il decreto costituiva l’ultimo atto di un procedimento complesso e di carattere meramente esecutivo.
Il riferimento ai limiti numerici è stato giudicato inconferente, poiché l’art. 4.1 delle Linee guida concerne il mantenimento dell’autonomia scolastica e non l’accorpamento tra istituti, disciplinato dal successivo punto 4.2. Il ricorso è stato quindi respinto nel resto, con compensazione delle spese in ragione della natura e novità della questione.
Nota della Redazione
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