Effettività dell’ottemperanza per la Carta del Docente: il giudicato del giudice ordinario si esegue davanti al giudice amministrativo (TAR Liguria n. 965 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce il diritto alla Carta del Docente costituisce titolo esecutivo idoneo per promuovere il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, al fine di ottenere l’esecuzione coattiva dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere all’accredito della somma. La mancata costituzione e la mancata contestazione da parte dell’Amministrazione, unitamente all’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, integrano i presupposti per l’accoglimento della domanda. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta e condannare l’Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., parametrata al ritardo nell’esecuzione.

Il Fatto

Il ricorso in epigrafe è stato proposto da tre docenti per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnare loro la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per diversi anni scolastici, con accredito delle relative somme, oltre rivalutazione e interessi. L’Amministrazione, rimasta inerte, non aveva dato esecuzione a quanto statuito dal giudice ordinario, rendendo necessario l’intervento del giudice amministrativo per garantire l’effettività del diritto riconosciuto.

La Motivazione della Corte

Il TAR Liguria ha preliminarmente superato l’eccezione relativa al difetto di valida procura alle liti, rilevato con ordinanza collegiale. Il Collegio ha ammesso il nuovo mandato depositato dalle ricorrenti, chiarendo che la procura originaria era stata rilasciata prima della sentenza dell’Adunanza Plenaria n. 11 del 2026 che ha statuito l’insanabilità del difetto di procura nel processo amministrativo. In tal modo, la pronuncia ha applicato il principio del tempus regit actum, salvaguardando la validità degli atti compiuti in epoca precedente alla chiarificazione giurisprudenziale.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. Il Collegio ha constatato l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’Amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. Questi elementi hanno integrato i presupposti per l’accoglimento della domanda e per l’ordine all’Amministrazione di provvedere all’esecuzione della sentenza, mediante emissione della carta del docente e accreditamento delle somme dovute per le annualità oggetto di ricorso.

Il giudice amministrativo ha inoltre disposto la nomina di un commissario ad acta, individuato nella figura del Direttore generale competente, che avrebbe dovuto provvedere in via sostitutiva in caso di protrarsi dell’inottemperanza. A ciò si aggiunge la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinata in euro 10,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o notificazione della sentenza e fino all’effettiva esecuzione del giudicato o all’insediamento del commissario.

La pronuncia ha, infine, liquidato le spese di lite in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, richiamando il precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1247 del 2016 per l’assimilazione del giudizio di ottemperanza alle procedure esecutive mobiliari. L’accoglimento del ricorso consente di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, assicurando al docente la piena utilizzazione dello strumento formativo previsto dalla legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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