Ricorso avverso il silenzio inammissibile se la diffida è stata riscontrata (TAR Toscana n. 1802 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento è inammissibile per originaria carenza d’interesse quando l’amministrazione abbia riscontrato la diffida del privato prima della notifica del gravame, indicando il provvedimento con cui ritiene di aver già esercitato il potere sollecitato. In tale ipotesi il privato non può dolersi dell’inerzia, ma deve impugnare l’atto espresso nella parte in cui non attua il parametro normativo invocato. Il riscontro non satisfattivo non equivale a silenzio: la presenza di un provvedimento, ancorché non menzioni il parametro dell’accordo collettivo, esclude l’inerzia e radica l’onere di impugnazione. La carenza di interesse è originaria e non sanabile, poiché sussiste già al momento della proposizione del ricorso.
Il Fatto
La società ricorrente, operatore nel mercato dei farmaci a base di eparina a basso peso molecolare (EBPM), ha diffidato la Regione Toscana ad adempiere all’art. 15, comma 3, dell’Accordo Collettivo Nazionale del 6 marzo 2025. La clausola riserva il canale della distribuzione per conto (DPC) ai soli farmaci di classe A-PHT, imponendo per le restanti indicazioni di classe A il passaggio alla distribuzione convenzionata. La società sosteneva che l’ente regionale continuasse a distribuire l’EBPM tramite DPC anche per l’ottanta per cento delle indicazioni classificate in fascia A, con ricadute economiche sul payback della spesa farmaceutica per acquisti diretti.
Rimasta la diffida priva di riscontro secondo la prospettazione attorea, la società ha proposto ricorso per silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna dell’amministrazione e la nomina di un commissario ad acta. La Regione ha eccepito l’inammissibilità per carenza d’interesse e di legittimazione, richiamando la DGR n. 423 del 31.03.2025 e la comunicazione con cui aveva riscontrato la diffida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha concentrato l’esame sulla prima eccezione, ritenendola assorbente. Dalla documentazione regionale risulta che la Regione, con missiva del 22 maggio 2026, ha riscontrato la diffida del 24 aprile 2026 richiamando proprio l’art. 15, comma 3, dell’ACN e indicando la DGR n. 423/2025 quale disciplina vigente della distribuzione in DPC, valida fino al 31 marzo 2028. La ricezione della comunicazione non è stata contestata dalla ricorrente nella memoria di replica.
Il Tribunale ha osservato che l’accordo regionale non menziona espressamente l’ACN del 6 marzo 2025, ma ciò non muta la qualificazione del comportamento. Con quella comunicazione la Regione ha inteso affermare di aver già esercitato il potere amministrativo sollecitato dalla ricorrente, ancorché con esito non satisfattivo. Il riscontro, quindi, esclude l’inerzia e integra un atto espresso idoneo a pregiudicare l’interesse dell’istante.
Ne deriva un preciso onere processuale: la ricorrente, al più tardi dal 22 maggio 2026, avrebbe dovuto impugnare la DGR n. 423/2025 e l’accordo con essa approvato, nella parte in cui non attuerebbero la clausola dell’ACN. Il ricorso notificato il 5 giugno 2026 si colloca quindi dopo il riscontro, con conseguente carenza originaria d’interesse a coltivare l’azione avverso il silenzio.
Il Collegio ha così dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione attiva né il merito della pretesa, e ha disposto la compensazione delle spese tra ricorrente e Regione, nulla statuendo verso i soggetti evocati e non costituiti.
Nota della Redazione
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