Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1798 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è accolto quando l’amministrazione non dimostri in giudizio la materiale corresponsione di quanto riconosciuto dal giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro. La notificazione del titolo esecutivo all’organo competente alla liquidazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996 escludono ogni ostacolo normativo alla corresponsione delle somme dovute. Il giudice amministrativo dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione al giudicato, assegna un termine per l’adempimento e nomina, per il caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta. Il beneficio economico della carta docente va riconosciuto con le modalità e gli accessori indicati nel titolo esecutivo.
Il Fatto
Con sentenza n. 329/2024 del 23.04.2024, il Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, aveva accertato il diritto della ricorrente a ottenere la carta docente per l’importo di euro 500,00 annui, oltre rivalutazione e interessi nei limiti dell’art. 22, trentaseiesimo comma, legge n. 724/1994, e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a metterla a disposizione, con condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
La sentenza, eseguita solo quanto alle spese, era stata notificata in forma esecutiva e non impugnata, divenendo definitiva. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta. Si è costituita l’amministrazione intimata con comparsa di forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha scrutinato la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., verificando l’esistenza di un titolo esecutivo definitivo e l’inerzia dell’amministrazione. Sul punto la decisione è netta: non risulta dimostrata in giudizio la materiale corresponsione di quanto dovuto alla ricorrente.
Il giudice ha poi escluso la presenza di ostacoli normativi alla corresponsione delle somme. Il titolo esecutivo era stato notificato all’organo competente alla liquidazione ed era ormai ampiamente decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997 e modificato dall’art. 44, terzo comma, d.l. n. 269/2003.
Non essendo conclusa l’attività di esecuzione, il ricorso è stato accolto ed è stato dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato, riconoscendo alla ricorrente la carta docente con le modalità e gli accessori indicati nella sentenza.
Al Ministero è stato assegnato il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione per provvedere. In caso di inerzia, il Collegio ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, o un suo sostituto, con termine di ulteriori 60 giorni e possibilità di avvalersi del pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, secondo comma, d.l. n. 669/1996.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800,00, oltre IVA e CAP, in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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