Commissari ad acta post-sisma: criteri comunali e improcedibilità per carenza di interesse (TAR Abruzzo n. 232 del 09.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le fonti che attribuiscono al Comune il potere sostitutivo nei confronti dei privati inadempienti alla ricostruzione post-sisma non dettano criteri né modalità di conferimento dell’incarico di commissario ad acta. Compete pertanto agli organi di indirizzo politico-amministrativo comunali, ai sensi dell’art. 118 Cost., individuare i requisiti di accesso all’albo, anche richiedendo l’iscrizione a un albo professionale. L’atto di indirizzo non è soggetto a obbligo di motivazione, non essendo prescritto da fonti sovraordinate. La scelta è espressione di discrezionalità e non è irragionevole o sproporzionata, perché il commissario svolge funzioni più complesse di quelle dell’amministratore di condominio, essendo soggetto attuatore di tutte le attività consortili. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse determina l’improcedibilità del ricorso, ma il giudice deve accertare la manifesta infondatezza per pronunciarsi sulla domanda di spese.

Il Fatto

Il Comune di Tornimparte ha adottato un avviso pubblico per la costituzione di un albo dei commissari da cui attingere per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall’art. 67 quater, comma 2, lett. a), d.l. n. 83/2012. L’avviso, insieme alla delibera della Giunta comunale n. 140 dell’8 novembre 2018, riservava l’accesso ai soli laureati iscritti in albi professionali.

Un’associazione di amministratori condominiali e tre professionisti hanno impugnato gli atti davanti al TAR Abruzzo. I ricorrenti lamentavano l’introduzione di requisiti non previsti dall’o.p.c.m. n. 3829/2009 e dal decreto commissariale n. 12/2010, il difetto di motivazione, l’irragionevolezza e la sproporzione dei criteri rispetto all’incarico, rivendicando la sostanziale identità tra gestione condominiale e attività del commissario. Il Comune non si è costituito. In corso di causa i ricorrenti hanno dichiarato di non avere più interesse alla decisione, insistendo per la condanna alle spese.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in forza della dichiarazione resa dalla parte. Tuttavia, per poter decidere sull’espressa domanda di spese, si fa carico di verificare la fondatezza della pretesa e la ritiene insussistente.

Sul piano normativo, l’art. 67 quater del d.l. n. 83/2012, l’o.p.c.m. n. 3820/2009 e l’art. 12 del decreto commissariale n. 12 del 3 giugno 2012 si limitano a demandare ai Comuni il conferimento dei poteri sostitutivi quando i proprietari di un aggregato edilizio non si costituiscano in consorzio o non nominino un procuratore speciale. Nessuna di tali fonti contiene indicazioni sui criteri e sulle modalità di conferimento.

Da qui la conseguenza: spetta agli organi di indirizzo politico-amministrativo comunali provvedere in tal senso ai sensi dell’art. 118 Cost. La delibera della Giunta non doveva essere motivata, sia per l’assenza di prescrizioni nelle fonti sovraordinate, sia per la sua natura di atto di indirizzo. La censura di difetto di motivazione è quindi infondata.

Il Collegio esclude anche i profili di irragionevolezza e sproporzione. Dal decreto n. 12/2010 si desume che il commissario agisce in sostituzione del consorzio in tutte le attività, anche preparatorie e strumentali, comprese quelle dell’assemblea consortile. Egli esercita quindi una funzione più complessa rispetto all’amministratore di condominio, il quale, nelle decisioni più rilevanti, è eterodiretto dall’assemblea.

Tale diversità di ruoli giustifica, nell’ottica dei principi di proporzionalità e adeguatezza, la scelta ampiamente discrezionale di attingere a una platea di aspiranti dotati di particolari competenze e soggetti alla vigilanza dei rispettivi ordini professionali. Non vi è luogo a decidere sulle spese, neppure per soccombenza virtuale, perché il Comune non si è costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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