La rinuncia all’interesse alla decisione impone la declaratoria di improcedibilità (TAR Campania n. 2972 del 08.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in caso di espressa dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può decidere la controversia nel merito né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. In assenza di repliche e di diverse richieste delle controparti vige il principio dispositivo in senso ampio: la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, ha piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione medesima. Ne consegue che il giudice può solo prendere atto della dichiarazione e dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

Il Fatto

La ricorrente, una società titolare di struttura sanitaria, aveva impugnato davanti al TAR Campania la nota con cui la Regione aveva comunicato di non poter autorizzare l’installazione di un’apparecchiatura di risonanza magnetica Total Body fissa di gruppo A, intensità di campo magnetico statico da 1,5 Tesla, richiesta nel novembre 2020. Con successivi motivi aggiunti la società aveva impugnato anche il provvedimento che aveva rigettato l’istanza presentata nel febbraio 2022 per l’autorizzazione all’utilizzazione dell’apparecchiatura per la prestazione diagnostica Total body.

Nel corso del giudizio, con dichiarazione depositata l’11 febbraio 2025 e reiterata il 18 marzo 2025, la parte ricorrente ha manifestato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse proveniva dalla stessa parte ricorrente e non risultavano repliche né diverse richieste delle parti intimate.

In tale situazione, ha osservato il Tribunale, il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere d’ufficio, né sostituirsi nella valutazione dell’interesse ad agire. Può soltanto adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il fondamento è individuato nel principio dispositivo in senso ampio, che nel processo amministrativo attribuisce alla parte ricorrente la piena disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. La dichiarazione di non avere più interesse alla decisione provoca quindi la presa d’atto del giudice, che dichiara l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio richiama sul punto un orientamento consolidato del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, VI, 5 giugno 2023, n. 5503 e Cons. Stato, V, 15 febbraio 2023, n. 1599.

In applicazione di tale principio, il Tribunale ha preso atto della dichiarazione e si è pronunciato in rito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dichiarando il ricorso, integrato da motivi aggiunti, improcedibile. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti costituite in ragione della decisione di rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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