Il giudizio di ottemperanza non vincola il debitore ai conteggi del creditore (TAR Lombardia n. 538 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il titolo esecutivo giudiziale vincola l’Amministrazione all’obbligo di pagamento delle somme in esso indicate, ma non rende vincolanti per il debitore i conteggi di capitale e interessi prodotti dal creditore. L’esatta dimensione del credito azionato discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché misura e decorrenza degli interessi vanno verificate secondo il titolo e la legge. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma funzione di consentirne il soddisfacimento. Decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza, assegna un termine per il pagamento e nomina il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
Il Fatto
Il Tribunale civile di Milano, Sezione lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per l’anno scolastico 2023/2024, la somma complessiva di euro 500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria ai sensi della legge n. 724/1994.
La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata all’Amministrazione. Questa non ha soddisfatto la pretesa, così la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione in favore del patrono antistatario.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la pretesa è sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’ente debitore, e si fonda su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il punto giuridicamente centrale attiene alla portata del titolo. Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
Ne consegue che l’entità delle somme richieste, così come calcolata dalla parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione. Per il capitale residuo e per gli interessi andrà verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge, richiamandosi gli artt. 1283 e ss. cod. civ.
Il Tribunale accerta inoltre il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, che consente alle Amministrazioni dello Stato di disporre di tale intervallo dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’avvio dell’azione per il recupero coattivo.
Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria di inottemperanza e assegnazione di un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, degli accessori maturati e degli interessi legali maturati dopo la presentazione del ricorso. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione Generale, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza; l’attività rientrando nei compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è infine condannata alle spese, distratte in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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