Vincolo paesaggistico su aree vaste non solo emergenze puntuali (Cons. Stato n. 5585 del 27.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c) e d), del d.lgs. n. 42/2004 può riguardare aree anche vaste, non necessariamente località puntuali e circoscritte, e non è viziata per la sola ampiezza del perimetro. Il giudizio che vi presiede è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa e si sottrae al sindacato giurisdizionale, salvo che il percorso argomentativo risulti travisante, incongruo o oggettivamente inattendibile. Il pregio dell’area si valuta nel suo complesso: non è necessario che ogni singolo elemento presenti i caratteri della bellezza naturale, poiché ciò che si tutela è l’insieme. La disciplina d’uso introdotta con la dichiarazione è legittima quando risulta coerente con le finalità del vincolo e non preclude la ponderata valutazione di possibili e regolate trasformazioni.
Il Fatto
Il Comune appellante impugna la sentenza del TAR Toscana n. 194/2024, che ha respinto i ricorsi riuniti avverso la comunicazione di avvio del procedimento e il decreto con cui il Ministero ha dichiarato il notevole interesse pubblico di una zona comprendente i siti di Monteaperti, Sant’Ansano a Dofana e Santa Maria a Dofana, sottoponendola a tutela e a una disciplina d’uso integrativa del piano paesaggistico regionale.
Il Comune lamenta l’incongruità dell’estensione territoriale del vincolo, l’illogicità della disciplina d’uso, la confusione tra tutela paesaggistica e culturale, l’incongruenza rispetto al PIT/PPR, la violazione della leale collaborazione e lo sviamento di potere, assumendo che l’iniziativa ministeriale sia stata determinata dalle istanze di un condominio contrario all’ampliamento del cimitero locale. Il TAR rigetta; il Comune appella.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricorda che la dichiarazione ex art. 136 cod. beni culturali è espressione di ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo per travisamento o inattendibilità del percorso argomentativo, richiamando la recente Cons. Stato, Sez. VI, n. 902 del 2025. Le aree tutelabili ex art. 137 e 138, comma 3 sono “aree” e possono essere vaste secondo una risalente tradizione normativa: l’ampiezza del perimetro non è di per sé causa di illegittimità.
Nel merito, la motivazione ministeriale non risulta carente. Il vincolo è commisurato alla dimensione del sito e non eccessivo rispetto allo scopo; anche ove includa parti prive di valore autonomo, mira a salvaguardare le caratteristiche di insieme. Non è dirimente che tali caratteristiche si ritrovino in aree limitrofe non vincolate. L’atto descrive la presenza diffusa e l’interrelazione di emergenze archeologiche, architettoniche, storiche e identitarie, con analitica illustrazione idrogeomorfologica e paesaggistica: la scelta non è manifestamente illogica.
Quanto alla disciplina d’uso, la dichiarazione ha ormai funzione duplice: qualificare il bene e predeterminare gli usi consentiti ex art. 140, comma 2. Nel caso concreto il Ministero ha tenuto conto del rischio di cristallizzazione e ha introdotto misure correttive. Le prescrizioni non impongono divieti assoluti ma operano per contesti (nuclei storici, edifici rurali, siti archeologici, paesaggio agrario, viabilità storica). Non spetta al giudice vagliare disposizione per disposizione, ma constatare l’assenza di evidenti cortocircuiti logici.
Sul vincolo indiretto ex art. 45, il Collegio esclude la prevalenza dei singoli beni sul contesto, poiché si è inteso tutelare un insieme interrelato. Sul coordinamento con il PIT/PPR, richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 3577 del 2025, si ribadisce che il potere ministeriale ex art. 138, comma 3 non è straordinario ma espressione della competenza statale costituzionale, esercitabile anche contro il parere regionale; l’unico deficit è stilistico. Quanto alla leale collaborazione e allo sviamento, il procedimento ha origine risalente e le censure sono indimostrate: mancano precisi e concordanti elementi di prova della divergenza tra atto e funzione tipica.
L’appello è quindi rigettato, con condanna del Comune alle spese in favore del Ministero e dei condomini controinteressati. Resta assorbita l’eccezione di inammissibilità per sconfinamento nel merito amministrativo.
Nota della Redazione
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