Parere paesaggistico negativo illegittimo se non indica le modifiche indispensabili (TAR Toscana n. 305 del 18.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il parere negativo della Soprintendenza in materia paesaggistica è illegittimo per difetto di motivazione quando si limita al mero richiamo delle prescrizioni della scheda di vincolo e non esplicita gli specifici elementi di contrasto delle opere con i valori tutelati. La valutazione tecnico-discrezionale deve fondarsi su un’analisi concreta delle singole opere e del loro insieme, tanto più se l’intervento è stagionale e amovibile e parzialmente sostitutivo di manufatti già autorizzati. In tal caso il Soprintendente deve dar conto del mutamento di giudizio rispetto alle precedenti autorizzazioni. L’art. 11, comma 7, del d.P.R. n. 31 del 2017 impone di indicare contestualmente ai motivi ostativi le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto: la c.d. opzione zero non è ammessa.

Il Fatto

Il ricorrente è titolare di una concessione demaniale in località Marina di Grosseto per la posa di ombrelloni e lettini, rilasciata dal Comune nel 2009. L’area ricade in zona tutelata con d.m. 27 marzo 1958 e in territorio costiero vincolato ex lege ai sensi dell’art. 142, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004. Nel 2017 un provvedimento autorizzativo aveva consentito l’installazione di gazebo, spogliatoi e un manufatto ad uso servizi.

Nell’aprile 2023 il ricorrente ha chiesto al Comune l’autorizzazione paesaggistica per manufatti stagionali e amovibili — cabine, chiosco-bar e servizi igienici — destinati a sostituire le strutture precedenti. Il Comune ha trasmesso alla Soprintendenza la documentazione con proposta favorevole. La Soprintendenza ha prima comunicato i motivi ostativi e poi espresso parere negativo; il Comune ha negato l’autorizzazione conformandosi a tale parere. Il ricorrente ha impugnato gli atti deducendo violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 11 del d.P.R. n. 31/2017 ed eccesso di potere per difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama anzitutto il quadro vincolistico: la scheda di paesaggio del PIT/PPR, che ha recepito il d.m. del 1958, individua elementi di criticità dovuti allo sviluppo urbanistico costiero e all’elevato carico turistico, ed esclude l’inserimento di manufatti che interferiscano con le visuali panoramiche verso la pineta e il mare.

Tuttavia, secondo il TAR, la Soprintendenza si è in sostanza limitata al richiamo di tali previsioni, orientandosi per la reiezione integrale dell’istanza — la c.d. opzione zero — senza avvedersi che l’intervento è parzialmente sostitutivo di opere già autorizzate in termini paesaggistici e senza dar conto delle ragioni del mutamento di giudizio.

La valutazione tecnico-discrezionale avrebbe dovuto basarsi su un’analisi più concreta e approfondita degli specifici elementi di contrasto delle opere, singolarmente e nel loro complesso, con i valori tutelati. Rileva, in particolare, la natura stagionale e amovibile degli interventi e il giudizio di compatibilità espresso dal Comune.

Il Collegio ritiene quindi non giustificata la ritenuta radicale incompatibilità delle opere con il contesto paesaggistico. Decisivo è il richiamo all’art. 11, comma 7, del d.P.R. n. 31 del 2017: il Soprintendente deve indicare, insieme ai motivi ostativi, le modifiche indispensabili per la valutazione positiva del progetto. Nel caso concreto tali modifiche avrebbero potuto consistere, in astratto, nella riconduzione del progetto allo stato preesistente e autorizzato.

Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento degli atti impugnati e salvezza dell’ulteriore attività amministrativa. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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