Accesso agli atti di gara del concorrente escluso e interesse esplorativo (TAR Campania n. 5141 del 08.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il concorrente definitivamente escluso da una procedura di gara che chieda l’accesso agli atti della fase esecutiva del contratto aggiudicato ad altri non vanta un interesse concreto, attuale e diretto all’ostensione. L’interesse all’accesso deve preesistere all’istanza e non può essere costruito ex post con finalità esplorativa, pena la violazione del divieto di controllo generalizzato sull’attività amministrativa di cui all’art. 24, comma 4, l. n. 241/1990. La posizione di chi ha partecipato alla gara non attribuisce una superlegittimazione di stampo popolare a conoscere gli atti della fase esecutiva in assenza di una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento. L’accesso civico generalizzato ex art. 5 d.lgs. n. 33/2013 non può fungere da surrogato dell’accesso documentale quando la richiesta persegua un interesse meramente egoistico e commerciale, incompatibile con le finalità di trasparenza e di controllo diffuso.
Il Fatto
L’Istituto resistente indice una procedura per la fornitura biennale di sistemi di prelievo venoso e provette sottovuoto. Al lotto di interesse partecipano la ricorrente e la controinteressata. La ricorrente viene esclusa per asserita non conformità di talune voci di prodotto offerte rispetto alle misure del capitolato. L’amministrazione differisce l’evasione di una prima istanza di accesso a data posteriore all’aggiudicazione; segue, nel dicembre 2024, l’aggiudicazione in favore della controinteressata.
La ricorrente presenta quindi istanza di accesso, cumulativamente ai sensi della l. n. 241/1990, del d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. n. 36/2023, chiedendo verbali di gara, provvedimenti di esclusione e aggiudicazione e ogni altro atto connesso. L’amministrazione rigetta con nota dell’11.03.2025, ravvisando il difetto delle condizioni legittimanti. La ricorrente impugna il diniego ai sensi dell’art. 116 c.p.a., senza aver gravato in sede giurisdizionale il provvedimento di esclusione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Sul versante dell’accesso documentale, richiama la giurisprudenza secondo cui l’ammissione all’accesso agli atti della fase esecutiva da parte del concorrente presuppone che il suo interesse sia concreto, attuale e diretto e, in particolare, che preesista all’istanza e non ne sia conseguenza. L’accesso non può essere impiegato per costruire ad hoc, con finalità esplorativa, le premesse affinché sorga ex post.
La ricorrente, esclusa definitivamente dalla procedura, non contesta in questa sede gli atti di gara: chiede l’ostensione di documenti che potrebbero, eventualmente, far emergere ipotetiche violazioni in sede di esecuzione del contratto e condurre, in via del tutto eventuale, all’annullamento della gara. Il Collegio rileva che mancano proprio i presupposti individuati nella pronuncia invocata dalla ricorrente, poiché non si verte sull’impugnazione della procedura né su una sua riammissione.
Quanto all’accesso civico generalizzato, il Tribunale ricorda che esso soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva e non può mai essere egoistico. Nella specie la richiesta è dichiaratamente finalizzata a un interesse personale e commerciale: verificare la corretta conduzione della gara e la gestione delle risorse pubbliche al solo fine di far valere l’eventuale venir meno dei presupposti dell’affidamento in capo alla controinteressata, ovvero di utilizzare le informazioni in ulteriori giudizi pendenti. L’istanza si appalesa così quale mero surrogato dell’accesso documentale, con finalità incompatibile con quelle proprie dell’accesso civico.
Il Collegio ribadisce il canone di integrazione tra i due regimi, ma precisa che l’accesso civico non costituisce un lascia passare per chi, in base alla disciplina della l. n. 241/1990, non sia titolare di una posizione giuridica tutelabile. Poiché l’istanza è esplorativa, correttamente l’amministrazione l’ha ritenuta inammissibile anche sul versante del d.lgs. n. 33/2013.
Il ricorso è pertanto respinto, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’amministrazione resistente, liquidate in € 1.500 oltre oneri, e compensazione nei confronti della controinteressata per la costituzione meramente formale.
Nota della Redazione
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