Sei scatti stipendiali per forze di polizia anche in quiescenza a domanda (TAR Campania n. 2073 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta al personale delle forze di polizia, compresa la Guardia di Finanza, anche in caso di collocamento in quiescenza a domanda, con incidenza sulla base di calcolo del trattamento di fine servizio. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non integra un termine di decadenza, ma un mero onere funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. La prescrizione del diritto alla riliquidazione decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento e non dalla data di cessazione dal servizio. L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non incide sul regime dell’indennità di buonuscita.

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente della Guardia di Finanza, ha proposto ricorso davanti al TAR Campania per accertare il proprio diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella liquidazione del trattamento di fine servizio. Collocato in quiescenza a domanda dopo aver raggiunto i 55 anni di età e i 35 anni di servizio utile, il ricorrente ha contestato il calcolo operato dall’INPS, che non aveva tenuto conto del beneficio previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

L’Istituto previdenziale si è costituito eccependo la decadenza per mancata presentazione della domanda entro il 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti, la prescrizione quinquennale del diritto e l’incostituzionalità della norma per violazione degli artt. 3 e 81 Cost. secondo l’interpretazione estensiva seguita dalla giurisprudenza amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. i), c.p.a., trattandosi di controversia relativa al rapporto di lavoro di personale in regime di diritto pubblico. Nel merito ha prestato integrale adesione all’orientamento consolidato del Consiglio di Stato, richiamando in particolare la Sez. II n. 4844 del 2023 e la Sez. II n. 8598 del 2024.

Quanto all’ambito soggettivo, la Corte ha ribadito che la nozione di forze di polizia richiamata dall’art. 6-bis è ampia e include gli appartenenti alla Guardia di Finanza, in linea con l’art. 16 della legge n. 121/1981. Sul piano oggettivo, il beneficio è riconosciuto anche a chi chieda il collocamento in quiescenza con i requisiti anagrafici e contributivi richiesti.

L’eccezione di decadenza è stata respinta: il termine del 30 giugno non è termine perentorio, ma onere finalizzato a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio successivo. Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione, poiché il dies a quo decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento e non dalla cessazione dal servizio, secondo quanto affermato dalle Sez. II n. 3914 del 2023 e n. 10524 del 2023. Il ricorrente ha provato la data di trasmissione del prospetto di liquidazione e la tempestività degli atti interruttivi.

Quanto alla prospettata questione di costituzionalità, il Collegio ha escluso ogni contrasto con gli artt. 3 e 81 Cost., richiamando le Sez. II n. 2883 e n. 2988 del 2023: la norma è espressamente applicabile al caso di specie e non richiede alcuna interpretazione estensiva, né risulta violato il principio di discrezionalità legislativa nella determinazione delle prestazioni sociali.

Accertata la sussistenza dei requisiti di anzianità, il ricorso è stato accolto, con condanna dell’INPS alla riliquidazione del TFS, al pagamento delle differenze maturate e degli interessi legali, oltre alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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