Grandi impianti di energia rinnovabile: decide lo Stato o la Regione? (Corte cost. n. 13/2026)
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tutte le questioni sollevate dalla Regione siciliana contro l’articolo 9, commi 1, 2 e 13, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, la norma che disciplina l’autorizzazione unica per i grandi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La disciplina statale resta quindi in vigore, ma la Corte non ha deciso chi abbia ragione nel merito sul riparto delle competenze.
Il caso. L’articolo 9 regola il procedimento per autorizzare gli impianti di grande dimensione, cioè quelli di potenza superiore a 300 megawatt, sia a terra sia in mare. La competenza amministrativa è affidata allo Stato. La Regione siciliana ha impugnato quelle disposizioni con ricorso depositato l’11 febbraio 2025.
Le censure della Regione. Secondo la ricorrente la produzione di energia è attività industriale e rientra nella competenza esclusiva riconosciuta dallo Statuto speciale siciliano. Gli impianti in mare inciderebbero inoltre sulla pesca e sul paesaggio. La Regione lamentava anche la violazione delle competenze concorrenti previste dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e dei principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione.
Primo ostacolo: il ricorso deve corrispondere alla delibera. Una Regione non impugna una legge statale di propria iniziativa: occorre una delibera di Giunta che autorizzi il ricorso e ne indichi i parametri. La Corte ha verificato che la delibera siciliana non richiamava la tutela del paesaggio né la conservazione delle antichità. La censura fondata su quella parte dello Statuto è stata perciò dichiarata inammissibile.
Gli impianti in mare. Mentre il giudizio era in corso, il legislatore ha modificato la norma. L’articolo 4-bis del decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito nella legge n. 60 del 2025, ha stabilito che per gli impianti offshore l’autorizzazione è rilasciata «sentita la regione costiera interessata». La Corte non ha ritenuto la modifica satisfattiva, quindi non ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha però constatato che la norma originaria non era mai stata applicata: alle parti era stato chiesto se in Sicilia fossero state rilasciate autorizzazioni per impianti in mare, e la risposta della difesa statale è stata negativa, senza elementi contrari dalla Regione. Trattandosi di una norma di procedura, quella previsione non potrà più essere applicata in futuro. È così venuto meno l’interesse a ottenere una decisione. La Corte ha precisato che il giudizio promosso da una Regione contro una legge statale è astratto, ma resta pur sempre un giudizio: non può proseguire quando il suo oggetto è scomparso, altrimenti si ridurrebbe a una contesa accademica sul riparto delle competenze.
Gli impianti a terra. Su questo punto la Corte ha rilevato un difetto di motivazione del ricorso. La Regione sosteneva di essere estromessa da ogni valutazione sul merito del progetto. La Corte osserva che il procedimento prevede la messa a disposizione della documentazione alle amministrazioni interessate e la convocazione di una conferenza di servizi, nella quale confluiscono gli atti di assenso delle amministrazioni competenti. Il ricorso non spiegava perché la Regione non dovrebbe ricevere quella documentazione, perché non dovrebbe essere invitata alla conferenza, né perché quella partecipazione non le consentirebbe di formulare valutazioni sul progetto. Senza questa spiegazione non si capisce come si realizzerebbe la lesione lamentata.
Cosa ne consegue. Le regole sull’autorizzazione dei grandi impianti rinnovabili restano quelle del decreto legislativo n. 190 del 2024, con le modifiche intervenute nel frattempo. Per gli impianti in mare la regione costiera deve essere sentita, ma questo effetto deriva dalla legge sopravvenuta, non dalla sentenza. La decisione non afferma che la disciplina statale sia conforme alla Costituzione: la Corte si è fermata prima, senza esaminarne il contenuto.
Resta un’indicazione di metodo che vale oltre questo caso. Chi contesta una legge davanti alla Corte costituzionale deve indicare le disposizioni impugnate e i parametri violati, e deve spiegare con argomentazioni chiare e articolate il meccanismo attraverso cui la lesione si produce. Un’affermazione generica non basta: porta a una decisione di inammissibilità, che non entra nel merito e lascia la norma dov’era.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/13
Nota della Redazione
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