Casa popolare a Trento: illegittimi i 10 anni di residenza (Corte cost. n. 1/2025)
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittime due norme della Provincia autonoma di Trento che pretendevano dieci anni di residenza in Italia per ottenere un alloggio pubblico a canone sostenibile o il contributo per l’affitto. Sono gli articoli 5, comma 2-bis, e 3, comma 2-bis, della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, aggiunti dall’articolo 38 della legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5.
Che cosa chiedeva la norma. Per l’alloggio a canone sostenibile e per il contributo integrativo del canone di locazione occorreva risultare residenti in Italia da almeno dieci anni, gli ultimi due in modo continuativo. Il requisito serviva al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio. La Provincia lo aveva ricalcato sulle condizioni del reddito di cittadinanza.
Il caso. Una persona titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo aveva agito in giudizio. In appello la domanda era stata accolta: i giudici non avevano applicato la norma provinciale, ritenendola in contrasto con la direttiva europea 2003/109/CE, che impone di trattare i soggiornanti di lungo periodo come i cittadini dello Stato in cui vivono, sia per le prestazioni sociali sia per l’alloggio. La Provincia ha presentato ricorso in Cassazione.
Il dubbio. La prima sezione civile della Corte di cassazione ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Secondo il giudice, il requisito dei dieci anni era irragionevole perché scollegato dallo stato di bisogno e penalizzava gli stranieri, costretti più spesso a spostarsi. La Provincia si è difesa sostenendo che la regola serviva a coordinare l’edilizia pubblica con il reddito di cittadinanza e dava peso, in un contesto di risorse limitate, al radicamento sul territorio.
Perché la Corte ha deciso nel merito. Davanti a un contrasto con il diritto dell’Unione europea il giudice può scegliere: non applicare la norma interna, oppure rivolgersi alla Corte costituzionale. Qui la seconda strada è la più utile: una pronuncia con effetti generali rimuove la regola alla radice ed evita che la disapplicazione favorisca solo i soggiornanti di lungo periodo, lasciando indietro gli altri richiedenti.
Il ragionamento. La Corte ricorda che l’abitazione è un diritto fondamentale di natura sociale, legato alla dignità della persona, e che l’edilizia residenziale pubblica serve a impedire che qualcuno resti senza casa. Lo stesso vale per il contributo sull’affitto, che sostiene chi è in graduatoria ma non ottiene un alloggio. I criteri di selezione delle domande devono quindi essere coerenti con questa finalità e vanno esaminati con particolare severità.
Il requisito dei dieci anni non supera l’esame. Il richiamo al reddito di cittadinanza non lo giustifica, perché quella misura persegue obiettivi diversi, legati alle politiche del lavoro e all’integrazione sociale. La residenza calcolata sull’intero territorio nazionale, poi, non dimostra alcun radicamento nel territorio dell’ente che eroga il beneficio. Soprattutto, la regola ignora lo stato di bisogno e diventa uno sbarramento rigido, che tratta in modo diverso persone nelle stesse condizioni di fragilità.
Il criterio, aggiunge la Corte, parte da un presupposto smentito dai fatti: che il bisogno di una casa cresca con gli anni di permanenza in Italia. Così vengono penalizzati proprio coloro che sono costretti a trasferirsi di frequente per condizioni di vita precarie, e che si trovano quindi in un disagio più grave.
È fondata anche la censura sulla discriminazione indiretta. Chi ottiene il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo matura cinque anni di permanenza, ma più difficilmente arriva a dieci anni di residenza. Su di loro l’effetto della norma è più pesante, in violazione della parità di trattamento garantita dalla direttiva 2003/109/CE.
Cosa cambia in pratica. In Provincia di Trento il requisito dei dieci anni di residenza in Italia non può più essere richiesto, né per l’assegnazione dell’alloggio a canone sostenibile né per il contributo integrativo del canone di locazione. La regola cade per tutti, italiani e stranieri, perché la Corte l’ha giudicata irragionevole e sproporzionata verso chiunque. Restano invece gli altri requisiti provinciali, a partire da quelli che misurano le condizioni economiche e il bisogno abitativo.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/1