Graduatoria di concorso scaduta: la Regione può prorogarla (Corte cost. n. 93/2026)
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 93 del 2026, ha dichiarato non fondate le questioni sollevate sull’articolo 9, commi 19, lettera b), e 26, della legge della Regione Sardegna 11 settembre 2025, n. 24. La Regione può quindi prorogare per legge l’efficacia di una graduatoria di concorso e può destinare risorse ai Comuni per pagare indennità ai propri dipendenti, purché non si sostituisca al contratto collettivo.
Il caso. La legge regionale di assestamento del bilancio conteneva due previsioni. La prima prorogava fino al 31 dicembre 2026 l’efficacia della graduatoria di un concorso per assistenti amministrativi di categoria C, approvata il 4 aprile 2023 e bandita dall’AREUS, l’azienda regionale che si occupa dell’emergenza sanitaria. La seconda assegnava ai Comuni una quota pari all’1,5 per cento del contributo annuale per il reddito di inclusione sociale (REIS), utilizzabile per i costi di gestione della misura o per pagare indennità incentivanti ai dipendenti comunali che se ne occupano. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato entrambe le previsioni.
I dubbi del Governo. Sulla proroga, il ricorso osservava che l’articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 fissa in due anni la durata delle graduatorie: quella dell’AREUS era già scaduta e prorogare un atto ormai privo di efficacia avrebbe aggirato un limite posto a tutela del buon andamento, dell’imparzialità e del principio del pubblico concorso (articoli 3 e 97 della Costituzione). Sulle indennità, il ricorso sosteneva che la Regione avesse invaso l’ordinamento civile, materia riservata allo Stato dall’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, perché la retribuzione dei dipendenti pubblici è stabilita dalla contrattazione collettiva.
La proroga della graduatoria. La Corte ricorda che la disciplina delle graduatorie dei concorsi regionali rientra nella competenza delle Regioni, perché attiene all’organizzazione amministrativa, e va esercitata nel rispetto del buon andamento e dell’imparzialità. Il limite di durata serve a evitare che una selezione troppo lontana nel tempo comprometta l’aggiornamento professionale di chi entra in servizio. Nel caso esaminato questo rischio non c’è: la graduatoria era scaduta nell’aprile 2025 e la proroga arriva al 31 dicembre 2026. È inoltre un intervento straordinario e circoscritto, motivato dalla carenza di personale nelle zone più remote dell’Isola e dall’esigenza di sostenere l’attività sanitaria. Neppure il principio del concorso pubblico è violato: l’esistenza stessa di una graduatoria recente presuppone che una selezione ordinaria sia già stata svolta.
Le indennità ai dipendenti comunali. Qui la Corte distingue due piani. La legge regionale non stabilisce quanto spetta al singolo lavoratore né crea un nuovo istituto retributivo: si limita a individuare le risorse e a consentirne l’uso anche per finalità incentivanti, rinviando espressamente alle norme vigenti e al contratto collettivo nazionale delle funzioni locali. Opera quindi a monte, sulla destinazione del denaro, mentre la determinazione concreta del trattamento economico resta alla contrattazione. Per questo la qualificazione della somma come indennità accessoria non ha, secondo la Corte, un valore immediatamente precettivo. La conclusione è in linea con una decisione del 2023 su un’indennità prevista dalla Regione siciliana per gli operatori sanitari impegnati nell’emergenza da COVID-19.
Un motivo dichiarato inammissibile. Il Governo aveva lamentato anche una disparità di trattamento a favore degli idonei della graduatoria prorogata. La Corte non è entrata nel merito: chi impugna una legge deve indicare con precisione le situazioni messe a confronto, e il ricorso non lo faceva.
Che cosa ne consegue. Per chi è collocato in quella graduatoria, l’assunzione resta possibile fino al 31 dicembre 2026. Più in generale, il termine di due anni della legge statale non è invalicabile per le graduatorie regionali: la Regione può derogarvi con una propria legge, ma servono ragioni concrete, come una carenza di personale, e la selezione non deve essere troppo lontana nel tempo. Per i dipendenti comunali che gestiscono il REIS, invece, l’indennità non è automatica: la legge regionale mette a disposizione le risorse, ma quanto spetta e a quali condizioni dipende dal contratto collettivo e dalle scelte dell’ente.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/93