Prescrizione dei tributi statali: dieci anni, non cinque (Corte cost. n. 85/2026)
La Corte costituzionale ha respinto le questioni sollevate contro l’articolo 2946 del codice civile, che fissa in dieci anni la prescrizione ordinaria. Il credito dello Stato per i tributi erariali resta quindi soggetto al termine di dieci anni, non a quello di cinque.
Cosa prevede la norma. L’articolo 2946 del codice civile stabilisce che, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. Per la riscossione dei tributi dello Stato non esiste una previsione diversa: la Corte di cassazione applica quindi il termine decennale, con un orientamento consolidato al punto da costituire diritto vivente (sezioni unite civili, sentenza n. 23397 del 2016). Per l’IMU vale invece il termine di cinque anni dell’articolo 2948, numero 4), riservato a ciò che deve pagarsi periodicamente.
Il caso. A un contribuente era stato notificato un atto della procedura di riscossione il 7 aprile 2011 e, molto dopo, un atto di intimazione di pagamento il 4 agosto 2022. Il giudice tributario di primo grado di Roma aveva accolto il ricorso del contribuente, ritenendo decorso il termine decennale. L’Agenzia delle entrate – Riscossione ha impugnato, sostenendo che il termine aveva subito una proroga complessiva di ventiquattro mesi per effetto delle sospensioni disposte durante l’emergenza da COVID-19.
Il dubbio del giudice. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Con il termine di cinque anni l’atto sarebbe stato tardivo anche tenendo conto della sospensione pandemica. Ha lamentato la disparità rispetto all’IMU; il fatto che oggi, con la posta elettronica certificata, interrompere la prescrizione richiede tempi brevissimi; l’anomalia del termine decennale rispetto ai molti termini quinquennali dell’ordinamento; l’irragionevolezza di un termine doppio rispetto ai cinque anni entro cui il fisco deve accertare; il contrasto con la tendenza a ridurre i tempi; la violazione della ragionevole durata di cui all’articolo 111 della Costituzione.
Il ragionamento della Corte. Sul confronto con l’IMU, la Corte osserva che il giudice paragona i numeri senza considerare le ragioni della differenza. Il termine di cinque anni riguarda le obbligazioni periodiche o di durata, quelle in cui l’interesse del creditore si soddisfa con prestazioni ripetute nel tempo: è il caso dei tributi locali. I tributi erariali no, perché ogni periodo d’imposta è autonomo e il credito nasce anno per anno da una nuova valutazione dei presupposti. Situazioni non omogenee possono essere disciplinate in modo diverso senza violare l’eguaglianza.
Sulla posta elettronica certificata, la Corte ricorda che nella disciplina della prescrizione il legislatore ha ampia discrezionalità, con il solo limite di non rendere impossibile l’esercizio del diritto. La durata del termine va valutata bilanciando l’interesse a riscuotere e l’affidamento del contribuente di fronte all’inerzia del fisco, non in base al tempo necessario a interrompere la prescrizione. Gli altri termini quinquennali richiamati riguardano materie eterogenee e producono un effetto diverso, la decadenza: non servono come paragone. Lo stesso vale per il parallelismo fra impugnazione dell’atto impositivo e accertamento del fisco, fondato su considerazioni soggettive e prive di base giuridica. Infine, l’articolo 111 della Costituzione riguarda la durata del processo, mentre la prescrizione è un istituto di diritto sostanziale.
Sono state invece dichiarate inammissibili le questioni sull’articolo 20, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999, che consente di riaffidare in riscossione le somme dopo il discarico: l’ordinanza non spiegava perché quella norma dovesse applicarsi al caso.
Cosa cambia in pratica. Nulla cambia rispetto alla situazione attuale. Per i tributi erariali il credito si prescrive in dieci anni dall’ultimo atto valido; per i tributi locali come l’IMU il termine resta di cinque anni. Le sospensioni disposte durante l’emergenza sanitaria continuano a incidere sul calcolo. Chi voglia contestare una cartella o un’intimazione per prescrizione deve quindi guardare al tipo di tributo e alla data dell’ultimo atto notificato, non a un termine quinquennale generalizzato. Un termine più breve per i tributi statali potrebbe arrivare solo dal legislatore.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/85