Messa alla prova dei minori e violenza sessuale aggravata (Corte cost. n. 110/2026)
Con la sentenza n. 110 del 2026 la Corte costituzionale ha lasciato in piedi il divieto di ammettere alla messa alla prova il minore imputato di violenza sessuale aggravata. La norma esaminata è l’articolo 28, comma 5-bis, del d.P.R. n. 448 del 1988, aggiunto nel 2023 dal decreto-legge n. 123, convertito nella legge n. 159 del 2023.
Che cosa prevede la norma. La sospensione del processo con messa alla prova permette al giudice minorile di fermare il procedimento e di affidare il minore a un percorso rieducativo e riparativo. La Corte ne sottolinea la funzione «eminentemente rieducativa». Il comma 5-bis la esclude per alcuni reati, tra cui la violenza sessuale aggravata prevista dagli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale. L’esclusione dipende dal solo titolo del reato: il giudice non può valutare il singolo caso.
Il caso. Davanti al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni di Torino era imputata una persona minorenne all’epoca dei fatti. Le accuse erano atti persecutori, violenza sessuale aggravata e danneggiamento, tutte a danno della stessa vittima, anch’essa minorenne e più giovane di un anno. Il giudice riteneva provata la responsabilità, ma considerava utile un percorso di prova: le relazioni dei servizi minorili segnalavano l’avvio di una rielaborazione critica del reato e una personalità non ancora strutturata in senso deviante. Il divieto di legge glielo impediva.
Il dubbio del giudice. Da qui la questione di legittimità costituzionale. Secondo il rimettente il divieto è un automatismo irragionevole. Tre i punti contestati: la preclusione opera anche per condotte meno gravi; non lascia spazio alla valutazione della personalità e della situazione familiare e sociale del minore; resta ferma anche quando la violenza sessuale è legata dalla continuazione ad altri reati, come gli atti persecutori, per i quali la messa alla prova sarebbe consentita. Il giudice osservava inoltre che reati più gravi, come la strage, restano compatibili con la messa alla prova. I parametri richiamati erano gli articoli 3, 27, terzo comma, e 31, secondo comma, della Costituzione.
La risposta della Corte. La Corte ha ricordato di avere già esaminato la stessa questione con la sentenza n. 203 del 2025. Aveva allora riconosciuto al legislatore un margine di discrezionalità nel fissare i requisiti di accesso agli strumenti alternativi al processo, purché il processo conservi la sua vocazione a favorire la rieducazione del minore. La scelta di escludere la violenza sessuale aggravata era stata giudicata proporzionata, perché circoscritta con formulazione tassativa a reati gravi, spesso commessi da minori a danno di minori. Poiché il giudice di Torino non ha portato argomenti nuovi, le sue questioni sono state dichiarate manifestamente infondate.
I reati collegati. La Corte ha respinto anche la richiesta di ammettere la messa alla prova quando il reato che la esclude è legato dalla continuazione ad altri reati commessi contro la stessa persona. La legge, spiega la decisione, nasce dall’esigenza di contrastare condotte lesive della libertà sessuale, e la presenza di reati cosiddetti satellite non indebolisce quella scelta. Intervenire richiederebbe una pronuncia fortemente manipolativa, che interferirebbe con la discrezionalità del legislatore.
Il punto rimasto aperto. Su un aspetto la Corte non ha deciso. La sentenza n. 203 del 2025, depositata dopo l’ordinanza del giudice di Torino, aveva già dichiarato illegittima la parte della norma che escludeva la messa alla prova anche nei «casi di minore gravità» previsti dall’articolo 609-bis, terzo comma, del codice penale. Poiché il quadro normativo è cambiato, la Corte ha restituito gli atti al giudice, che dovrà riesaminare la questione alla luce della nuova situazione.
Cosa cambia in pratica. Per chi è imputato da minorenne di violenza sessuale aggravata la messa alla prova resta esclusa. Uno spazio residuo esiste solo se il giudice riconosce il caso di minore gravità: in quella ipotesi il divieto è già caduto per effetto della sentenza n. 203 del 2025. La connessione con altri reati per i quali la messa alla prova sarebbe ammessa non apre invece alcuna strada.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/110