Corte penale internazionale: il Ministro non può ritardare (Corte cost. n. 143/2026)
Con la sentenza n. 143 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, che adegua l’ordinamento italiano allo statuto della Corte penale internazionale. Quelle norme sono incostituzionali nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba trasmettere immediatamente al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d’appello una dichiarazione motivata di non darvi corso per tutelare princìpi costituzionali preminenti.
Il caso. Il 19 gennaio 2025 una persona colpita da un mandato d’arresto della Corte penale internazionale è stata fermata in Italia. Gli atti erano arrivati per via di polizia all’autorità giudiziaria e, per via diplomatica, al Ministero della giustizia. Il Ministro però non li ha trasmessi al Procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma, che è il passaggio previsto dalla legge. Il 21 gennaio 2025 la Corte d’appello, accogliendo la richiesta dello stesso Procuratore generale, ha ordinato la liberazione e il rimpatrio della persona ricercata proprio perché mancava la rituale trasmissione degli atti. Il 30 ottobre 2025 la stessa Corte d’appello ha sollevato la questione di legittimità costituzionale.
Il dubbio. Secondo il giudice che ha sollevato la questione la legge lasciava al Ministro un potere senza limiti: nessun termine per trasmettere gli atti, nessun obbligo di spiegare un eventuale rifiuto, nessun rimedio per il giudice rimasto bloccato. Le norme sono state censurate per contrasto con l’articolo 11 della Costituzione, che impegna l’Italia verso le istituzioni internazionali di pace e giustizia, con l’articolo 117, primo comma, sul rispetto degli obblighi internazionali, e con l’articolo 101, secondo comma, secondo cui il giudice è soggetto soltanto alla legge.
Il ragionamento della Corte. La Corte penale internazionale giudica i crimini più gravi per la comunità internazionale: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra. Lo statuto di Roma, osserva la Corte, non costruisce una cooperazione orizzontale tra Stati sullo stesso piano, come nell’estradizione, ma una cooperazione tendenzialmente verticale, in cui lo Stato deve collaborare pienamente; e vieta di rendere questa procedura più onerosa di un’estradizione. La legge italiana, invece, attribuisce al Ministro un ruolo privo di ogni parametro che ne indirizzi e delimiti l’esercizio, anche sul piano dei tempi. Il possibile stallo della procedura non è un semplice inconveniente di fatto, ma un vizio intrinseco dell’assetto normativo, in un àmbito che non tollera ritardi, prese di posizione tacite e sottratte a ogni controllo, né indugi arbitrari. L’operato del Ministro, scrive la Corte, non può essere legibus solutus.
Il limite ammesso. La Corte non impone una collaborazione automatica in ogni caso. Il Ministro può non dare corso alla richiesta, ma solo per l’esigenza di tutelare princìpi costituzionali preminenti, cioè i princìpi inviolabili legati ai diritti fondamentali della persona e all’identità costituzionale della Repubblica. Deve però farlo con la stessa immediatezza, attraverso una dichiarazione motivata comunicata alla Corte d’appello. In questo modo la scelta diventa esplicita e controllabile e può essere contestata, anche con il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.
Le censure respinte. Sono state invece dichiarate non fondate le questioni sugli articoli 11 e 13 della stessa legge, che riguardano la misura cautelare in vista della consegna e la procedura davanti alla Corte d’appello. Quelle norme disciplinano soltanto le attività del Procuratore generale e del giudice e funzionano una volta che gli atti sono arrivati: il problema sta a monte, negli articoli 2 e 4.
Cosa cambia in pratica. La trasmissione degli atti non dipende più da una valutazione discrezionale senza scadenze. O il Ministro trasmette subito la richiesta al Procuratore generale, e il procedimento giudiziario può andare avanti, oppure motiva immediatamente il rifiuto e se ne assume la responsabilità davanti a un controllo. Il punto pratico è che una richiesta di cooperazione della Corte penale internazionale non può più restare ferma a tempo indeterminato senza che nessuno debba renderne conto.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/143