Suicidio assistito: resta il requisito del sostegno vitale (Corte cost. n. 152/2026)
Con la sentenza n. 152 del 2026 la Corte costituzionale ha lasciato invariati i confini dell’aiuto al suicidio non punibile. L’articolo 580 del codice penale, come risulta dopo la sentenza n. 242 del 2019, continua a richiedere che la persona sia tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale: una questione è stata dichiarata inammissibile, le altre non fondate.
La norma. L’articolo 580 del codice penale punisce chi agevola l’esecuzione del suicidio altrui. Nel 2019 la Corte aveva escluso la punibilità entro confini precisi: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze che ella stessa reputa intollerabili, deve restare pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e deve essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. È quest’ultima condizione che il giudice di Bologna ha messo in discussione.
Il caso. Una donna era affetta dal 2012 da un parkinsonismo da paralisi sopranucleare progressiva. Conservava la capacità di autodeterminarsi e una volontà libera e consapevole, ma dipendeva in modo totale e continuo da altre persone anche per le necessità più elementari. Non era però tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale nel senso indicato dalla sentenza del 2019. Nel novembre 2022 aveva chiesto aiuto per raggiungere un’associazione svizzera; nel febbraio 2023 era stata accompagnata a Pfäffikon, dove si era autosomministrata il farmaco letale. Chi l’aveva aiutata è finito sotto procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna.
Il dubbio del giudice. Il giudice ha chiesto alla Corte di cancellare dall’articolo 580 le parole «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale». In questo modo la non punibilità si sarebbe estesa anche a chi è malato in modo irreversibile, soffre in modo intollerabile ed è pienamente capace di decidere, ma non dipende da presidi salvavita. I parametri invocati erano gli articoli 2, 3, 13 e 32, secondo comma, della Costituzione, oltre all’articolo 117, primo comma, in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La censura sulla Convenzione europea. Su questo punto la Corte ha dichiarato la questione inammissibile perché priva di motivazione. La lacuna pesava in modo particolare, perché la Corte europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Dániel Karsai del 2024, aveva già escluso che situazioni analoghe violino la Convenzione.
Il ragionamento della Corte. Sulla disparità di trattamento la Corte ha osservato che le due situazioni non sono uguali. Chi dipende da trattamenti di sostegno vitale può già lasciarsi morire rifiutandoli, come consente la legge n. 219 del 2017; chi non ne dipende non ha, o non ha ancora, questa possibilità. Il requisito, in assenza di un intervento del legislatore, svolge quindi un ruolo cardine. Sugli altri parametri la Corte ha ricordato che la tutela della vita occupa una posizione apicale e che ogni scelta di legalizzazione del suicidio assistito crea rischi che l’ordinamento ha il dovere di evitare, a partire dalla pressione sociale indiretta su persone malate, anziane o sole. Individuare il punto di equilibrio spetta al legislatore, non alla Corte: estendere l’accesso oltre i limiti già fissati è una scelta possibile, ma non costituzionalmente obbligata.
Cosa cambia in pratica. Nulla, rispetto alla situazione precedente. Chi aiuta a morire una persona che non è tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale resta esposto alla sanzione penale dell’articolo 580, anche quando la malattia è irreversibile e la sofferenza intollerabile. La Corte ha però insistito sul dovere della Repubblica di rispondere all’appello che nasce dalla fragilità, con una effettiva presa in carico da parte del sistema sanitario e sociale e con un adeguato sviluppo delle reti di cure palliative, in modo da evitare un ricorso improprio al suicidio assistito. Una diversa disciplina resta possibile, ma deve venire dal Parlamento.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/152