Il Comune può intervenire nel giudizio sui suoi tributi (Corte cost. ord. n. 8/2026)
Con l’ordinanza n. 8 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile l’intervento del Comune di Napoli in due giudizi di legittimità costituzionale, riunendo le questioni sull’ammissibilità. Il merito non è stato deciso: la Corte si è pronunciata soltanto su chi può partecipare al processo costituzionale, non sulla validità della norma contestata.
Il caso. Davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli alcuni contribuenti hanno contestato atti di accertamento di tributi comunali. Secondo i ricorrenti quegli atti non sono validi perché emessi da un soggetto non iscritto nell’albo previsto dall’articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali. Il Comune di Napoli aveva affidato la gestione delle proprie entrate tributarie ed extratributarie a una società, all’esito di una gara in finanza di progetto; quella società aveva poi costituito una «società di progetto» che ha emesso gli atti.
La questione ancora aperta. Due giudici tributari hanno sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’articolo 3, comma 14-septies, del decreto-legge n. 202 del 2024, convertito nella legge n. 15 del 2025. È una norma di interpretazione autentica di quell’articolo 53. Su questa questione la Corte non si è ancora pronunciata.
Perché il Comune è stato ammesso. Il Comune non è parte dei processi tributari da cui nascono le questioni. Le Norme integrative consentono l’intervento solo a chi ha un interesse qualificato, direttamente e immediatamente collegato al rapporto discusso nel giudizio di provenienza. La Corte ha ritenuto che questo interesse esista: il Comune è l’ente titolare delle entrate tributarie accertate, affidate in gestione a un privato con una concessione. Se la norma fosse dichiarata illegittima, gli atti di accertamento perderebbero la loro base legale e l’ente non potrebbe emetterne di nuovi per gli stessi periodi d’imposta, per il tempo ormai trascorso. Una decisione di accoglimento inciderebbe quindi subito sulla sua posizione.
Che cosa succede adesso. I due giudizi davanti alla Corte costituzionale proseguono con il Comune tra i partecipanti, che è stato autorizzato a prendere visione degli atti processuali e a estrarne copia. La decisione sulla legittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 14-septies resta da prendere e arriverà con una pronuncia successiva. Per chi ha impugnato gli accertamenti, questa ordinanza non decide nulla sulla sorte degli atti ricevuti: stabilisce solo che, quando la Corte esaminerà la norma, l’ente locale interessato al gettito potrà far valere le proprie ragioni.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2026/8
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.